Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 3376 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., incombe sul creditore la prova del fatto costitutivo, ossia dell’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Sull’amministrazione intimata grava invece l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, secondo il riparto dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che non alleghi alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né contesti la documentazione avversaria resta obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato. Le sole spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, l’amministrazione regionale era stata condannata a pagare in favore del ricorrente una somma di denaro, oltre accessori. Il titolo esecutivo è stato notificato all’ente, che non ha però dato corso al pagamento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore anticipatario. L’amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare nel merito la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Questi elementi integrano il fatto costitutivo che il creditore è tenuto a dimostrare.

Su questo punto il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha documentato il titolo giudiziale irrevocabile. Non ha invece trovato riscontro alcuna deduzione dell’amministrazione sull’inefficacia di tali fatti o sull’esistenza di condizioni impeditive.

L’ente non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento e non ha contestato la documentazione avversaria. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Il Tribunale ha esteso l’obbligo di esecuzione anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, sul rilievo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è rimesso alla scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Palermo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ente, che provvederà su istanza della parte entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il compenso, posto a carico dell’ente soccombente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul punto, e distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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