Ottemperanza al giudicato e riparto dell’onere probatorio nel pagamento dei crediti (TAR Sicilia n. 198 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti trova applicazione il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. L’Amministrazione che non si costituisca in giudizio rinuncia a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e non può opporre alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va ordinata la piena esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza di dieci sentenze emesse dal Giudice di Pace di Messina in sede di opposizione a sanzioni amministrative, recanti condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio per l’importo complessivo di € 2.335,86, comprensivo di oneri e accessori, passate in giudicato. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente sospensione dei procedimenti esecutivi. La Sezione ha quindi sospeso il giudizio con ordinanza n. 404 del 10.02.2015, in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti. Approvato il piano con deliberazione n. 232/2023, la causa è stata cancellata dal ruolo per mancata presentazione dell’istanza di fissazione e poi riassunta dalla ricorrente, che ha confermato il mancato pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e la prova dell’avvenuta notifica dei titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso.
Cessata la causa di sospensione, le sentenze risultano tuttora non eseguite. L’Amministrazione, non costituendosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Sul punto il Tribunale richiama il principio generale in materia di riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, citando T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.
Il creditore deve provare la sola fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Non si ravvisano quindi motivi giustificativi dell’inadempienza.
Il ricorso è pertanto fondato e va ordinata la piena ottemperanza ai giudicati mediante pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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