Revoca delle misure di accoglienza: potere discrezionale e obbligo di contraddittorio (TAR Toscana n. 291 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 costituisce provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, non atto vincolato: la fissazione della soglia dell’assegno sociale orienta la valutazione amministrativa e assicura uniformità sul territorio, senza trasformare il potere in dovere. Ne consegue che l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale e non può omettere la comunicazione di avvio invocando un generico interesse al contenimento della spesa. Le esigenze di celerità dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990 sono derogabili solo in via eccezionale, con motivazione specifica e comparazione degli interessi in gioco. È pertanto illegittima la revoca delle misure che, senza tale comparazione, incida sui bisogni fondamentali dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia come richiedente protezione internazionale, era stato ammesso alle misure di accoglienza dal 7.12.2021 in ragione delle condizioni di indigenza riscontrate all’ingresso. Con decreto prot. n. 0017795 del 10.05.2023 la Prefettura di Prato ha disposto la revoca di tali misure ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, rinviando a un successivo provvedimento la determinazione del rimborso dei costi.

L’Amministrazione ha fondato la revoca su una condizione di autosufficienza economica desunta da due contratti di lavoro a tempo determinato, entrambi con scadenza al 31.05.2023, il cui trattamento retributivo superava l’importo dell’assegno sociale. Ha inoltre ritenuto di poter omettere la comunicazione di avvio del procedimento per esigenze di celerità e per il carattere asseritamente vincolato della decisione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, che ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 220/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del potere esercitato. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui dall’inciso “con proprio motivato decreto” dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 deriverebbe un’attività vincolata, è respinta. La revoca per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti implica un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell’interessato, chiamato a valutare se, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno dell’accoglienza.

Il Tribunale richiama il quadro degli artt. 14 e 23 d.lgs. n. 142/2015 e la disciplina dell’art. 17, paragrafi 3 e 4, direttiva 2013/33/UE. I mezzi sufficienti devono essere di carattere stabile e duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno: la fissazione della soglia dell’assegno sociale serve a evitare disparità di trattamento, non a qualificare il potere come vincolato. Il richiamo è alla propria precedente pronuncia TAR Toscana, sez. II, n. 1244 del 2023, oltre che a TAR Emilia Romagna, Parma, n. 166 del 2023 e TAR Basilicata n. 481 del 2019.

Passando alla seconda motivazione provvedimentale, il Collegio ricorda che l’omissione della comunicazione di avvio è derogabile solo in via eccezionale e per casi specifici da motivare, con valutazione rimessa all’autorità emanante nei limiti della non manifesta illogicità. Tali limiti sono valicati quando la motivazione attiene a esigenze generali non calate nel caso concreto e non comparate con gli interessi in gioco, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 11042 del 2022.

Il provvedimento impugnato difetta di tale comparazione e del requisito della particolarità: si limita a invocare il contenimento della spesa. Se un simile interesse generico bastasse, la deroga diventerebbe applicabile alla generalità delle revoche, poiché le garanzie procedimentali incrementano per loro natura tempi e costi dell’azione amministrativa. La mancata partecipazione assume poi portata invalidante perché la revoca incide sui bisogni fondamentali della persona, senza rimedi alternativi (richiamata TAR Calabria Catanzaro n. 718 del 2021).

Il Collegio sottolinea infine che la difesa erariale non ha dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto assumere contenuti diversi, essendosi limitata a ribadire il preteso carattere vincolato. Il primo motivo è dunque fondato e assorbente; il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore e poste a carico dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *