Rivalutazione del merito inammissibile nel ricorso sulla variante d’appalto (Cass. civ. Sez. 1 n. 24340 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione degli atti processuali e di revisione del giudizio di merito in sede di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici e del complesso istruttorio, operata dal giudice di merito. L’interpretazione degli atti processuali, al pari di quella del contratto, è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, non potendo la parte proporre una propria diversa interpretazione delle risultanze processuali. Costituisce, inoltre, principio consolidato che il direttore dei lavori, nell’ambito del contratto d’appalto, ha la funzione di tutelare la posizione del committente e non può esprimere una volontà contrattuale vincolante per quest’ultimo, i cui poteri in materia di variazioni e nuovi prezzi sono subordinati alle necessarie approvazioni.
Il Fatto
Un’impresa, capogruppo di un R.T.I., aveva stipulato con una società autostradale un contratto d’appalto per la realizzazione di un tratto autostradale. In seguito, la committente aveva predisposto una perizia di variante e suppletiva – il cui valore superava il quinto dell’appalto originario – e il R.T.I. aveva sottoscritto un atto di sottomissione che prevedeva nuovi prezzi ed era subordinato all’approvazione dell’A.N.A.S. per la parte di competenza della committente.
Dopo l’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante aveva detratto dal certificato di pagamento finale una somma già riconosciuta a titolo di sovrapprezzo per una specifica voce (NP1), giustificando la trattenuta con la mancata approvazione da parte dell’A.N.A.S. di tale prezzo. L’impresa aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo, poi revocato dal Tribunale su opposizione della committente. La Corte d’appello, rigettando il gravame dell’appaltatrice, aveva confermato la revoca dell’ingiunzione. L’impresa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Riguardo al primo motivo, incentrato sull’asserita ultrapetizione, la Corte ha chiarito che la committente non aveva azionato una pretesa autonoma da far valere in via riconvenzionale, ma si era limitata a contestare l’esistenza del credito azionato in via monitoria, sicché la revoca dell’ingiunzione non configurava alcuna ultrapetizione.
Con riferimento alla censura concernente il ruolo degli ordini di servizio e i poteri del direttore dei lavori, il Collegio ha ribadito che questi ultimi non possono impegnare la committente con una volontà contrattuale vincolante. La Corte ha inoltre ritenuto che la ricorrente, nel criticare la valutazione delle risultanze documentali e della volontà delle parti, mirasse a una mera rivisitazione del merito della vicenda, come tale preclusa in sede di legittimità.
La Cassazione ha poi giudicato inammissibili i motivi terzo e quarto, in quanto finalizzati non a denunciare un vizio di legittimità, ma a sollecitare un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, non essendo invocabile alcuna “anomalia motivazionale” nei termini delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La Corte ha infine respinto la censura relativa alla exceptio doli generalis, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso che tale eccezione potesse essere sollevata da chi era attore in giudizio a far valere il proprio credito, e che l’eventuale affidamento ingenerato avrebbe dovuto essere fatto valere con una domanda risarcitoria. Ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando l’operato dei giudici di merito e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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