Equivalenza CCNL e sindacato sull’anomalia dell’offerta nei contratti pubblici (TAR Sardegna n. 655 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall’offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. L’equivalenza non richiede una perfetta identità di trattamento, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative. L’equivalenza è presunta quando i contratti collettivi sono sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e attengono al medesimo sottosettore, con conseguente esonero della stazione appaltante dal controllo dei giustificativi, salvo elementi concreti idonei a vincere la presunzione. L’esito positivo della verifica di anomalia non richiede motivazione analitica, trovando sostegno nelle stesse giustificazioni presentate dall’impresa; il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e non è sindacabile salvo figure sintomatiche di eccesso di potere. L’attività di progettazione in senso ampio comprende anche i rilievi tecnici propedeutici alla progettazione integrata, funzionali all’arricchimento professionale del giovane professionista.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando indetta dal Comune di Cagliari per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di efficientamento energetico su 31 edifici scolastici, censurando l’ammissione e l’aggiudicazione in favore dell’operatore controinteressato. Deduceva plurimi vizi: carenza dei poteri del direttore tecnico di una società mandante del RTP, mancata valorizzazione del giovane professionista, omessa verifica di equivalenza del CCNL applicato, anomalia dell’offerta e inammissibile modifica dell’offerta economica in sede di giustificativi, nonché violazione degli obblighi di pubblicazione della documentazione di gara. Con motivi aggiunti contestava l’effettiva applicazione del CCNL dichiarato e il mancato rispetto dei minimi retributivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo concernente la sottoscrizione dell’impegno a costituire il raggruppamento da parte del direttore tecnico della società mandante, rilevando che la delibera assembleare — regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese — aveva conferito al direttore tecnico poteri di rappresentanza per la sottoscrizione di impegni nelle procedure di evidenza pubblica e che la volontà di partecipare risultava confermata dal DGUE e dall’Allegato C firmato dal legale rappresentante. In ordine al giovane professionista, ha osservato come l’attività di rilievo tecnico sugli edifici oggetto di intervento — propedeutica alla progettazione integrata — integri attività di progettazione in senso ampio, valorizzando la ratio della norma che impone l’adibizione a compiti che consentano l’arricchimento del percorso professionale.
Quanto alla dedotta omessa verificazione dell’equivalenza tra il CCNL indicato in gara e quello applicato dall’aggiudicataria, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato I.01, rilevando la piena coincidenza soggettiva tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l’identità del sottosettore contrattuale, con conseguente applicazione della presunzione di equivalenza che esonera la stazione appaltante dal controllo dei giustificativi. Ha inoltre affermato che la valutazione di equivalenza può essere implicita e desumersi dalla mancata esclusione dell’operatore nelle fasi successive della procedura, trattandosi di ammissione e non di esclusione.
In ordine alla verifica di anomalia, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il giudizio ha natura globale e sintetica sull’affidabilità dell’offerta; nel caso di specie la commissione aveva fatto espresso riferimento agli ampi elementi giustificativi prodotti, tra cui la relazione esplicativa, i preventivi dei fornitori e le tabelle dei costi. Ha infine escluso che l’errata indicazione del prezzo nei giustificativi — dovuta a un errore materiale nella duplice imputazione dei costi della manodopera — integrasse una inammissibile modifica dell’offerta, atteso che l’aggiudicazione era avvenuta sul corretto prezzo offerto in gara. Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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