Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3215 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. Spetta invece all’amministrazione provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a giustificare il mancato adempimento, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ. In assenza di una valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperanza, assegna un termine all’amministrazione e nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme. Il commissario ad acta scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice ordinario il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della carta per un valore di € 2500,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata e non impugnata, con conseguente passaggio in giudicato. Poiché l’amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese con distrazione e la fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali: la rituale notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è quindi ammissibile.
Sul piano sostanziale il TAR richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Incombeva pertanto sull’amministrazione l’onere di allegare e provare le ragioni dell’inefficacia di quel titolo. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione.
Il Collegio esclude invece le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Nega altresì la penalità di mora: essa risulta manifestamente iniqua considerando il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme pretese. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, e senza diritto a compenso in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, soluzione estesa in via analogica sulla base dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo alla natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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