Fascia di rispetto cimiteriale e interesse al ricorso: la vicinitas non basta (TAR Toscana n. 56 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione di una variante urbanistica e dei connessi titoli edilizi che interessano aree non appartenenti ai ricorrenti, il criterio della vicinitas non è sufficiente a integrare le condizioni dell’azione. La legittimazione a ricorrere e l’interesse ad agire devono sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. L’interesse al ricorso richiede la deduzione e la prova, almeno per principi, di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall’atto impugnato, non essendo sufficiente la mera eventualità della lesione né la prossimità del bene. Nel caso di interventi collocati nella fascia di rispetto cimiteriale, il ricorrente che invochi la tutela del diritto di culto dei propri defunti deve allegare in che modo le opere interferiscano concretamente sull’esercizio di tale diritto. Ove gli strumenti di pianificazione previgenti, non impugnati, già consentano la medesima destinazione commerciale, l’eventuale annullamento degli atti gravati non arrecherebbe alcuna utilità, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

Il Fatto

Con delibera consiliare n. 66 del 28 novembre 2024, il Comune ha approvato una variante al piano attuativo con contestuale variante semplificata al regolamento urbanistico per un comparto a destinazione mista, consentendo la realizzazione di una media struttura di vendita e di un esercizio di ristorazione in un’area posta a circa cento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale esistente, già liberata dal connesso vincolo di rispetto con precedente delibera del 2007.

Alcuni soggetti, assumendo di avere congiunti tumulati nell’area cimiteriale, hanno impugnato la delibera e, con motivi aggiunti, i permessi di costruire rilasciati per la concreta esecuzione degli interventi, deducendo la violazione della disciplina della fascia di rispetto cimiteriale. Il Comune e la società controinteressata hanno resistito, eccependo il difetto di legittimazione e di interesse e la mancata impugnazione degli strumenti pianificatori pregressi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra legittimazione a ricorrere e interesse ad agire, condizioni che devono coesistere e permanere fino al passaggio in decisione della causa. L’interesse ad agire, richiamato l’art. 100 cod. proc. civ. e l’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., postula che il ricorrente tragga un’effettiva utilità dall’accoglimento, con i corollari della personalità, dell’attualità e della concretezza del pregiudizio.

Quando la contestazione riguarda la disciplina urbanistica di aree estranee alla proprietà del ricorrente, la vicinitas non esaurisce le condizioni dell’azione. Occorre che la nuova destinazione incida direttamente sul godimento o sul valore dell’area viciniore o su interessi propri e specifici, dei quali va fornita almeno una prova indiziaria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 6520 del 2020, Cons. Stato, sez. IV, n. 7325 del 2025 e l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui la vicinitas vale a individuare la legittimazione ma non prova da sola l’interesse.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato alcun profilo specifico di pregiudizio al pieno esercizio del diritto di culto, riconducibile alla presenza delle strutture commerciali poste a distanza dal cimitero. La doglianza resta su un piano generico e lo stato dei luoghi non offre, di per sé, un significativo principio di prova. In senso conforme il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4683 del 2024.

A ciò si aggiunge un secondo profilo di inammissibilità. Gli strumenti di pianificazione e i piani attuativi previgenti ammettevano già, da lungo tempo, destinazioni commerciali nell’area, persino una grande struttura di vendita, e non sono stati impugnati. L’eventuale accoglimento dei gravami produrrebbe la reviviscenza della disciplina anteriore, comunque compatibile con gli insediamenti commerciali, sicché difetta comunque l’utilità dell’azione.

I ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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