Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento amministrativo (TAR Sicilia n. 571 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il ricorrente che invoca l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato. Su tale prova si inverte l’onere della prova secondo il principio dell’art. 2697 c.c.: incombe sull’Amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, e quindi l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio di forma, priva di allegazioni sull’esecuzione o di valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con ordine di ottemperare integralmente al giudicato e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, era stato riconosciuto alla ricorrente, docente a tempo determinato, il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, al pari dei docenti di ruolo. Il Tribunale aveva condannato il Ministero agli adempimenti consequenziali.

La sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di legge per l’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non risulta, di contro, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto.

L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma resta quindi priva di efficacia difensiva sul piano probatorio.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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