Quesiti concorsuali ambigui e sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4602 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il quesito a risposta multipla è legittimo quando una sola delle opzioni proposte riproduce il dato normativo riferito alla specifica fattispecie oggetto della domanda. Il candidato non è tenuto a individuare la risposta che riporta il testo integrale della disposizione, ma quella corretta nel contesto del caso concreto richiesto. La Commissione non è obbligata a formulare quesiti che elenchino tutti i rimedi astrattamente esperibili, essendo sufficiente che la risposta esatta indichi il rimedio pertinente. Le materie indicate nel bando si intendono comprensive delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali intervenute fino allo svolgimento delle prove. Il giudice amministrativo non sindaca nel merito le scelte tecniche della Commissione, ma verifica la coerenza logica e l’univocità delle risposte rispetto al diritto positivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la graduatoria dei vincitori del distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del concorso per il reclutamento di 3.946 addetti all’Ufficio per il processo. Non risultato idoneo per non aver raggiunto la soglia minima di 21 punti nella prova scritta, ha contestato la legittimità di quattro quesiti a risposta multipla. Ha inoltre censurato l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai concorrenti che avevano sostenuto la prova in una diversa data, i quali erano stati valutati su 39 anziché su 40 domande.

Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e ritenendo infondate le censure. Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi anche del capo sulla legittimazione passiva e della disparità di trattamento nell’attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Quanto alla legittimazione passiva, il Formez PA, ente gestore della procedura, è associazione riconosciuta in house alla Presidenza del Consiglio e alle Amministrazioni associate, ma mantiene una propria autonomia e personalità giuridica esterna, con autonoma capacità di resistere in giudizio. Il Ministero della Giustizia, che ha delegato a Formez, resta comunque titolare di legittimazione passiva, non essendo terzo estraneo alla procedura.

Sul primo quesito, relativo all’art. 25, quarto comma, legge n. 241/1990, la Corte condivide la tesi del TAR: il rimedio del riesame al difensore civico è previsto solo per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, non per quelli statali. La risposta scelta dal ricorrente era dunque errata. Irrilevante è la censura sulla mancanza, nell’opzione esatta, del riferimento al ricorso al TAR: la domanda non richiedeva la riproduzione integrale della norma, ma l’individuazione del rimedio pertinente al caso specifico.

Sul secondo quesito, concernente l’art. 16 R.D. n. 12/1941, la risposta indicata dalla Commissione è pedissequamente replicante del secondo comma. La risposta scelta dal ricorrente è invece errata, perché ai magistrati è sempre precluso l’esercizio di industrie, commerci e libere professioni, divieto non rimovibile con autorizzazione del CSM. Gli incarichi extragiudiziari, autorizzabili, sono cosa diversa.

Sul terzo quesito, relativo all’art. 19 R.D. n. 12/1941, il TAR ha correttamente rilevato che la risposta sub 2) menziona un’incompatibilità “senza alcuna eccezione” non corrispondente alla norma. L’unica opzione esatta è quella che replica il contenuto dell’art. 19 nel caso specifico richiesto dalla domanda.

Sul quarto quesito, la Corte conferma che le materie indicate nel bando includono le sopravvenienze normative intervenute fino allo svolgimento delle prove, dovendosi selezionare candidati con preparazione aggiornata e immediatamente utilizzabile. Quanto al punteggio aggiuntivo riconosciuto ai concorrenti del 6 giugno 2024, il TAR ha correttamente osservato che, anche se attribuito, non avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la soglia di idoneità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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