Ottemperanza al giudicato della P.A. e spese accessorie successive al decreto (TAR Campania n. 4204 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il creditore della Pubblica Amministrazione può ottenere, oltre agli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche il rimborso delle spese accessorie successive al decreto azionato. Tale riconoscimento è però limitato alle voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, cioè pubblicazione, esame e notifica del decreto e atti accessori, che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali a quel rimedio, come quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 deve essere decorso al momento della notifica del ricorso per ottemperanza. L’inerzia dell’amministrazione, non provata l’integrale esecuzione, giustifica la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 435/2020 il Tribunale di Napoli Nord condannava l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento, in favore di una società veicolo, della somma complessiva di euro 78.491,10 oltre interessi moratori. Il credito veniva poi ceduto con contratto ai sensi della legge n. 130/1999, pubblicato e notificato all’amministrazione.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata, passava in giudicato. Residuando un importo non corrisposto, comprensivo di sorte capitale e interessi maturati, la cessionaria proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva sostenendo l’integrale adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la pacifica formazione del giudicato e la regolare notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. Verifica altresì la legittimità della cessione del credito, conforme ai requisiti dell’art. 4 della legge n. 130/1999 e ritualmente notificata, con conseguente titolarità dell’azione in capo alla ricorrente.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale rileva che il ricorso è stato notificato solo dopo il decorso dei centoventi giorni previsti dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito, l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento: la documentazione prodotta attesta il pagamento della sola metà dell’imposta di registro. La domanda va pertanto accolta, con ordine di integrale esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e condanna al pagamento degli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte qualora il termine fissato spirì senza adempimento; incarica altresì il commissario di depositare relazione e nota spese nel rispetto dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.

Sul perimetro delle spese, la sentenza opera una distinzione netta. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie successive al decreto solo se funzionali all’introduzione del rimedio: pubblicazione, esame e notifica del decreto e atti accessori. Restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive, poiché la scelta dello strumento esecutivo dipende dalla libera determinazione del creditore. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *