Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 539 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza civile di condanna della P.A. al pagamento di somma di danaro, la mancata e tempestiva costituzione dell’amministrazione debitrice consente di ritenere comprovato l’inadempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’insediamento del commissario. Le spese successive al titolo sono riconosciute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle di precetto.
Il Fatto
Le ricorrenti, socie e amministratrice di una società, agiscono per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha condannato la ASL Caserta al pagamento, in favore della società, di una somma complessivamente determinata in oltre 380.000 euro, con interessi e rivalutazione dal deposito della CTU fino al soddisfo. Il ricorso è notificato nel maggio 2024 e depositato nei giorni successivi.
Le ricorrenti chiedono altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La ASL si costituisce tardivamente, depositando memoria e documenti oltre i termini. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo: la sentenza è divenuta esecutiva, come da attestazione di segreteria, è munita della formula esecutiva ed è stata notificata. La definitività del titolo comporta per l’amministrazione l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione.
Poiché la P.A. non si è tempestivamente costituita sul punto, il Tribunale ritiene comprovato l’inadempimento perdurante, anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.. Rilevata l’osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni per le esecuzioni contro enti pubblici non economici, il ricorso è accolto e all’ASL è ordinato di dare esecuzione al titolo, al netto di quanto già corrisposto in forza dell’ordinanza di assegnazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne delimita l’ambito: essa è liquidata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, dall’insediamento del commissario ad acta.
Sul piano delle spese accessorie, il Tribunale ribadisce che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, richiamando la propria precedente pronuncia (questa Sezione, 13 luglio 2023, n. 4232). Sono invece escluse le spese non funzionali, quali quelle di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore; nello stesso senso è richiamata la giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia Catania, Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente della Regione Campania, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, adottando gli atti necessari anche in deroga alle norme comuni, in base al principio di effettività della tutela (TAR Lazio – Roma, n. 10127 del 5.12.2012). Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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