Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per l’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1485 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, non sorretta da alcuna valida giustificazione, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo esecutivo nel termine fissato e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina il commissario ad acta con intervento sostitutivo. Sussistendo i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va accolta la domanda di penalità di mora, liquidandosi gli interessi legali sulle somme spettanti con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del titolo formatosi sull’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina del 19 giugno 2023, come corretta con ordinanza del 24 luglio 2023 in punto di distrazione delle spese processuali liquidate. Il titolo, passato in giudicato, li vede destinatari delle spese di giudizio quali distrattari.
Il titolo è stato notificato all’Amministrazione intimata, munito di formula esecutiva, nell’interesse di entrambi i ricorrenti. Poiché l’amministrazione non ha provveduto al pagamento, gli istanti chiedono che ne sia ordinata l’ottemperanza e che, in caso di perdurante inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta. Domandano altresì la condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione o ritardo. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ritualità del procedimento e l’attualità dell’inadempimento: il titolo per cui è causa risulta tutt’ora non eseguito dall’amministrazione resistente, che non ha dedotto alcuna valida giustificazione, malgrado la notifica del medesimo.
È documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, nell’interesse di entrambi i ricorrenti. Il Collegio verifica il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pari a centoventi giorni, rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza. La stessa certificazione attesta il passaggio in giudicato del titolo.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute e specificate nel titolo, quali spese legali, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale della Regione siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario regionale. Questi provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione. Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
Va inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla norma. Si liquidano pertanto gli interessi legali sulle somme spettanti a ciascun ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in favore dei ricorrenti in € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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