Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Molise n. 23 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ove essa dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo quando la parte insista per la decisione, ma non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione della parte che deduca l’insussistenza dell’interesse ad agire. La pronuncia in rito consegue all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente, responsabile di un centro turistico ricettivo sito nel territorio comunale, aveva comunicato all’Ufficio Tecnico l’intenzione di posizionare alcune strutture prefabbricate ad uso stagionale, necessarie all’apertura del campeggio per la stagione estiva. L’amministrazione comunale aveva dichiarato irricevibile la comunicazione, richiamando la sola circostanza che le aree interessate erano oggetto di ordinanze di ripristino per la presenza di manufatti abusivi.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Molise, deducendo violazione degli artt. 10-bis e 21-septies della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, 6-bis, 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento. Il Comune si è costituito eccependo inammissibilità e infondatezza. Con l’ordinanza cautelare n. 64 del 2024 il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto, rilevandone la connotazione interdittiva e l’inammissibilità di una motivazione postuma integrativa.
La Motivazione della Corte
Nel prosieguo del giudizio la difesa comunale ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che la nota impugnata avrebbe perso efficacia al momento della decisione, e ha comunque ribadito l’infondatezza del ricorso. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo al Collegio di provvedere in conformità.
Il Tribunale ha qualificato la questione in termini di disponibilità dell’azione. Ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte e la rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse rientrano in un diritto potestativo insindacabile dal giudice, esteso anche alla tutela cautelare. Su questa linea il Collegio ha richiamato la Sez. IV n. 3848 del 2016 e la giurisprudenza di merito conforme.
Da ciò la conseguenza processuale: il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio la sussistenza dell’interesse solo se la parte insiste per la decisione, ma non ha il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere più interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, ravvisando le eccezionali ragioni previste dalla legge, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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