Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad acta (TAR Campania n. 5370 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e ordina all’Amministrazione l’esecuzione integrale del dispositivo. L’ordine comprende anche la parte relativa alle spese di lite, poiché il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto a quello dell’assistito. Il giudice designa il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, con la sentenza n. 2227 del 20 novembre 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di una docente della complessiva somma di euro 1.640,30, a titolo di differenze retributive per incarichi a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 852,00 con distrazione in favore del difensore.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la fissazione della somma dovuta per il ritardo e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene integrati tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione versata in atti attesta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
L’ordine di esecuzione riguarda anche la parte riferita alle spese di lite. Il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto anche dal difensore antistatario, titolare per ciò solo di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Sul punto richiama Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e Cass. civ. Sez. III n. 21070 dell’1.10.2009.
Per il caso di ulteriore inottemperanza viene designato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il Commissario agisce decorso infruttuosamente il termine assegnato e su comunicazione della parte ricorrente circa la perdurante inerzia, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione. Le spese per la funzione commissariale, se dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00.
Il Tribunale dispone infine il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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