Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 238 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio che ha liquidato l’equa riparazione ex l. n. 89/2001, il decorso di sei mesi dalla presentazione dell’istanza di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e la mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’esecuzione del titolo giudiziale integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza compenso ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, così prevenendo un secondo giudizio esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente agisce, nella qualità di figlia ed erede della de cuius, per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, nel procedimento di equa riparazione promosso dalla madre contro il Ministero della Giustizia. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 6.133,00, oltre interessi dal deposito del ricorso e fino al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale.

La ricorrente chiede la condanna all’esecuzione della quota di sua spettanza, pari al 50%, oltre alle spese successive, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’esistenza di un titolo assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che la parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi richiesti dalla norma.

L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. L’onere della prova dell’adempimento grava infatti sulla parte pubblica. Ne derivano i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato mediante il pagamento, in favore della ricorrente, del 50% delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che agirà su istanza di parte e senza compensi.

Sulle spese del giudizio, il Collegio applica i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese in caso di mancata refusione, soluzione giustificata dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele, dall’economia processuale e dal richiamo analogico agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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