Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 240 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il carattere definitivo del titolo e la rituale notifica del medesimo all’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato. L’inerzia dell’amministrazione, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto adempimento, integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta. Il commissario può essere nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, e i suoi poteri sostitutivi si estendono al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Tale estensione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e su ragioni di economia processuale, al fine di evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario della parte in un giudizio civile, agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro nel 2018. Il titolo condanna al pagamento in suo favore di € 450,00 a titolo di onorario e € 56,07 per spese vive, oltre accessori di legge.
Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89: il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
Su questo presupposto si innesta il profilo dell’onere probatorio. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. L’inerzia non contestata e non giustificata consolida quindi i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il dispositivo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.
La parte più significativa della decisione riguarda l’ampiezza dei poteri sostitutivi. Il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, al relativo pagamento provveda il commissario nel medesimo termine di sessanta giorni. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, che opera nel silenzio del codice sul punto. Adduce poi ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza, e il principio del buon andamento, che sconsiglia di impiegare ulteriori risorse amministrative sulla medesima vicenda di inadempimento.
Il Collegio completa il ragionamento con il richiamo analogico all’espropriazione forzata, che con il giudizio di ottemperanza condivide le finalità: l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente la soddisfazione con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Quanto alla liquidazione, il Collegio applica i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese in favore del difensore distrattario, liquidate in € 200,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata