Chiusura delle arcate del chiostro in zona A1 è ristrutturazione non sanabile (TAR Puglia n. 220 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona omogenea A, in assenza del prescritto piano di recupero, le norme tecniche di attuazione che consentono i soli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria non ammettono la chiusura con infissi delle arcate di un porticato, poiché tale opera crea una volumetria prima inesistente e integra ristrutturazione edilizia. L’intervento non è sanabile ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, difettando la doppia conformità alle previsioni urbanistiche sia al momento della esecuzione sia al momento della richiesta. Il diniego della SCIA in sanatoria che si fondi su tale contrasto sostanziale non richiede il parere della Soprintendenza, il quale attiene alle sole conseguenze dell’abuso ai sensi dell’art. 33, quarto comma, d.P.R. n. 380/2001 e non alle ragioni del rigetto. La presentazione della SCIA in sanatoria è confessoria della mancanza di un titolo edilizio autorizzatorio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile settecentesco sito nel centro storico del comune resistente, originariamente parte del complesso della chiesa-monastero di S. Chiara. Il bene comprende quello che era l’antico chiostro, indicato nelle piante come porticato, e l’annesso cortile a piano terra. I titoli edilizi dichiarati sono l’autorizzazione edilizia n. 51 del 25.5.1988, per lavori di manutenzione straordinaria, e la DIA in sanatoria n. 314 del 2008, relativa alla sostituzione del solaio dell’area cortilizia.

Dopo un sopralluogo, il Comune ha accertato la chiusura delle arcate sul confine Est con infissi in alluminio e vetro. La Soprintendenza ha reso parere favorevole alla restituzione in pristino e l’ente ha adottato l’ordinanza n. 161 del 2020. La proprietaria ha poi presentato una SCIA in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, respinta con la nota prot. n. 3910 del 4.2.2021. Contro il diniego e, in via derivata, contro l’ordinanza demolitoria ha proposto ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che gli infissi fossero già assentiti. La relazione tecnica allegata alla DIA del 2008 descrive la sola sostituzione del solaio del cortile contiguo, senza alcun riferimento alle chiusure. L’autorizzazione edilizia n. 51/1988 contempla solo opere conservative, senza modifica delle volumetrie. La verificazione e il suo supplemento confermano, anche fotograficamente, che nessun titolo ha mai autorizzato l’apposizione degli infissi. La stessa presentazione della SCIA in sanatoria rivela l’assenza del titolo.

Passando all’assentibilità, il dato testuale dell’art. 64 delle NTA è dirimente. L’immobile ricade in zona A1 e, in assenza del prescritto piano di recupero, la norma consente i soli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione. La ricorrente ne offre una lettura parziale, omettendo la parte applicabile. La ristrutturazione edilizia resta esclusa e la chiusura delle arcate ha creato un ambiente prima aperto e poi integralmente chiuso.

Il Tribunale respinge la tesi delle facoltà dominicali, richiamando i limiti conformativi della proprietà e il necessario rispetto delle previsioni urbanistiche ed edilizie. L’opera contrasta sostanzialmente con la disciplina della zona A1 e non può beneficiare della doppia conformità. Irrilevante è il richiamo a cambi di destinazione assentiti in altri casi, poiché difetta l’omologa trasformazione del bene.

Quanto al parere della Soprintendenza, il Collegio chiarisce che il diniego si fonda esclusivamente sulla contrarietà urbanistica. Il parere è richiesto dall’art. 33, quarto comma, d.P.R. n. 380/2001 per le sole conseguenze dell’abuso negli immobili in zona A, anche se non vincolati. Il motivo avverso il parere, volto a ottenere la sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, è inoltre tardivo e comunque infondato, restando l’assunto dell’intervento minimale assertivo e indimostrato.

Respinto anche il motivo sulle garanzie partecipative, poiché le osservazioni sono state comunque presentate e l’atto è dovuto. La sorte delle censure principali travolge quelle proposte in via derivata contro l’ordinanza demolitoria. Nessun rilievo assumono l’esito del giudizio penale, definito per prescrizione, e la SCIA del 20.12.2024. I ricorsi sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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