Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro la P.A. inadempiente (TAR Calabria n. 123 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile. La relativa somma va determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il Commissario nominato provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto decisorio della Corte di Appello di Catanzaro, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e spese. Il titolo era stato regolarmente notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.
Il ricorrente chiede quindi la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è munito di autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, essendo decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che tale importo si aggiunga agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà entro 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 art. 5-sexies l. n. 89 del 2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione nel medesimo termine di 60 giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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