Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il ritardo della PA (TAR Toscana n. 455 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 192 del 9 giugno 2022. Con quel titolo è stato accertato il suo diritto a percepire la voce retributiva della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31.08.1999, per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021 in forza di contratti a tempo determinato.

Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 1.054,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 1.10.2024, ed è stata notificata alla sede reale dell’amministrazione il 19.03.2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale in favore della ricorrente, salvo che per le spese di lite. L’inadempimento dell’amministrazione è dunque accertato e il ricorso è fondato.

In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, provvedendo a quanto indicato nel titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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