Revoca del nulla-osta e obbligo di motivazione sulle osservazioni procedimentali (TAR Toscana n. 462 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione che recepisce nella motivazione del provvedimento finale, in modo pedissequo, il testo della comunicazione di avvio del procedimento, senza dare conto delle osservazioni e della documentazione prodotte dal datore di lavoro, viola l’obbligo di motivazione e l’art. 10 della legge n. 241/1990. Il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, espresso ai sensi dell’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, non esonera lo Sportello Unico dall’esame critico delle difese procedimentali. L’annullamento del diniego o della revoca impone all’amministrazione di riattivare il procedimento dal momento in cui ha ricevuto le osservazioni e di pronunciarsi dettagliatamente sulle stesse, restando libera nella determinazione delle conclusioni provvedimentali.
Il Fatto
Il datore di lavoro ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito delle quote del decreto flussi per l’anno 2023, il nulla-osta all’ingresso di un lavoratore subordinato, su propria istanza del 2 dicembre 2023. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze, con decreto del 26 aprile 2024, revocava il nulla-osta essendo sopravvenuto il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il provvedimento muoveva da tre rilievi: il difetto di correntezza contributiva, richiamando la circolare INL n. 3/2022; l’assenza di ragioni della scelta di cinque assunzioni a tempo parziale per ventiquattro ore settimanali; l’insufficienza della consistenza economica a sostenere l’ingresso di tutti i lavoratori richiesti, con indicazione di un solo lavoratore individuato per ordine cronologico delle istanze. Il datore di lavoro impugnava il decreto, la comunicazione di avvio e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un dato testuale: la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il provvedimento impugnato recano, nella parte motivazionale, un testo identico. L’unica differenza è la formula di stile secondo cui le osservazioni e la documentazione prodotte non sarebbero idonee a confermare il rilascio del nulla-osta.
Il ricorrente aveva replicato in sede procedimentale, con pec del 24 aprile 2024, a ciascuno dei profili indicati. Aveva rappresentato che l’irregolarità contributiva dipendeva da un erroneo pagamento di un modello F24 e che la posizione era regolare; che il DURC richiesto il 19 aprile 2024 era valido fino al 17 agosto 2024; che le cinque assunzioni part-time rispondevano all’esigenza di impiegarle in distinte unità locali; che il richiamo al volume d’affari concerne il settore agricolo; che le cinque istanze erano state presentate contestualmente e coperte da un’unica attestazione di conformità ex art. 44 d.l. n. 73/2022; che il riferimento al CCNL alimentari dipendeva da un errore, applicando la ditta il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
Su nessuno di questi rilievi l’amministrazione si è pronunciata. L’identità del testo dimostra che le osservazioni non sono state valutate. Il Collegio qualifica il richiamo alle osservazioni non idonee come di stile, privo di reale contenuto valutativo.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto per la ragione dedotta nel secondo motivo, all’esito dell’inversione dell’ordine di esame dei motivi. Il primo motivo resta assorbito, perché veicola profili sostanzialmente già dedotti in sede procedimentale, sui quali l’amministrazione non si è ancora pronunciata.
Il decreto viene annullato, ma l’annullamento non si estende agli atti presupposti, incidendo la pronuncia sulla sola azione amministrativa conseguente alla comunicazione di avvio. A fini conformativi l’amministrazione dovrà riattivare il procedimento dal momento della ricezione delle osservazioni e pronunciarsi dettagliatamente sulle stesse, restando libera nelle conclusioni provvedimentali. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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