Diniego porto d’armi va motivato se reato estraneo all’uso delle armi (TAR Sicilia n. 3736 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente una valutazione prognostica non inattendibile sull’affidabilità del soggetto. Tuttavia, quando il fatto posto a fondamento del diniego non è connesso all’uso delle armi e non è di per sé sintomatico di una personalità violenta o instabile, l’amministrazione deve indicare le particolari contingenze per cui quel fatto assume rilievo ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. Quanto più ci si allontana dai reati commessi mediante uso o abuso delle armi, tanto più esauriente deve essere la motivazione sulle ragioni dell’inaffidabilità. Semplici controlli occasionali con soggetti controindicati non integrano quelle frequentazioni rilevanti in sede di valutazione dell’affidabilità. Il diniego che ometta tale motivazione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla Questura di Messina il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Con provvedimento del 22 settembre 2025 l’amministrazione rigettava l’istanza richiamando una condanna con sospensione condizionale della pena, divenuta irrevocabile nel febbraio 2023, per reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, oltre a due controlli su strada effettuati nel 2020 e nel 2024 in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà rispetto al parere favorevole dei Carabinieri, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’amministrazione si costituiva insistendo per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (sentenza n. 2865 del 7 ottobre 2025) per fissare il perimetro del potere di pubblica sicurezza: il compito dell’autorità non è sanzionatorio, ma cautelare, e mira a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità. L’amministrazione può valorizzare anche situazioni non penalmente rilevanti, purché indicative di una condotta non specchiata.

Su questa base il giudice distingue però due ipotesi. Quando i reati risultino commessi proprio mediante l’uso o l’abuso delle armi, l’inaffidabilità emerge ictu oculi e il provvedimento non necessita di altra motivazione. Quando invece il fatto è estraneo all’uso delle armi, la possibilità di fondare su di esso il diniego richiede l’indicazione delle particolari contingenze che ne giustificano il rilievo. Richiamando la sentenza n. 3477 del 25.10.2024, il Collegio rileva che nel caso concreto tale motivazione manca del tutto: il diniego non spiega per quale ragione da reati privi di diretta relazione con le armi si possa desumere l’inaffidabilità nella loro detenzione, custodia e uso.

Quanto ai controlli, il Tribunale ribadisce che le frequentazioni con persone gravate di procedimenti penali e di polizia assumono indubbia importanza, indipendentemente dalla formale incensuratezza del richiedente (TAR Catania sez. I n. 77 del 13 gennaio 2025). Nel caso di specie, però, non si tratta di frequentazioni, ma di soli due occasionali controlli con due diversi soggetti. Il primo è peraltro giustificato dal ruolo del ricorrente di responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, presso cui il soggetto si era recato per informazioni su una pratica, circostanza non contestata dall’amministrazione. Anche il controllo più recente è irrilevante, riferendosi a un soggetto oggi titolare di regolare porto d’armi.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. La sussistenza di ampi margini di discrezionalità giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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