Volume interrato e vincolo paesaggistico: nessuna distinzione nel divieto di incremento (TAR Sicilia n. 2508 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che comporti creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. La circostanza che parte dei volumi sia interrata non è di per sé ostativa all’applicazione della disciplina di tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in assenza di approfondimento sull’effettivo impatto delle opere nel contesto. Il parere negativo reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003 costituisce atto presupposto rispetto al quale il rigetto comunale dell’istanza di condono è atto dovuto e consequenziale, motivato per relationem. Le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e in epoca successiva all’adozione del provvedimento impositivo non possono essere oggetto di alcuna sanatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’annullamento del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003, nonché del conseguente provvedimento con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata dal dante causa nel 2004 e successivamente volturata.
Le opere oggetto di sanatoria consistevano in un ampliamento complessivo di modesto rilievo, parte del quale relativo a un vano garage interrato e parte alla terrazza sovrastante. Il Comune ha richiamato per relationem il parere negativo della Soprintendenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), legge n. 326/2003 e del successivo comma 43, l’omessa considerazione della circolare ministeriale sulle opere non emergenti dal terreno e l’applicabilità dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 in tema di volumi completamente interrati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattato unitariamente i motivi, riposando tutti sui medesimi assunti argomentativi. Ha qualificato il rigetto comunale come atto dovuto e consequenziale rispetto al parere negativo della Soprintendenza, sul quale si fonda per relationem. Il thema decidendum si è quindi concentrato sulla legittimità dell’atto presupposto.
Il parere è stato ritenuto esente dai vizi denunciati. Le opere risultano realizzate in data successiva al D.A. n. 7720 del 06.10.1995, con cui la Regione Sicilia, nelle more dell’adozione del Piano Territoriale Paesistico delle Eolie, ha imposto un vincolo di immodificabilità temporanea, vietando l’edificazione al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C. Tale vincolo ha efficacia dalla pubblicazione nella GURS, dal 4 novembre 1995, ed è stato prorogato da successivi decreti, fino al D.A. n. 5180/2001, che ha dato inizio all’applicazione delle norme finali di salvaguardia del Piano.
Il dante causa ha autocertificato quale data di ultimazione dell’attività edilizia l’anno 2002 e le opere ricadono in ambito “TO5” del Piano Paesistico. Da qui la conclusione che esse non potevano essere oggetto di alcuna sanatoria, trattandosi di opere abusive realizzate in zona vietata e in epoca successiva all’adozione del D.A. 7720/1995.
Quanto alla tesi secondo cui i volumi completamente interrati non richiederebbero autorizzazione paesaggistica, il Collegio l’ha respinta. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8622 del 2023, ha affermato che il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume. Il carattere interrato di parte dei volumi, in assenza di approfondimento sull’effettivo impatto nel contesto, non è ostativo all’applicazione della disciplina di tutela. Nello stesso senso è richiamata TAR Veneto, Sez. II, n. 1481 del 2023, che esclude la distinzione tra volume tecnico e altro tipo di volume.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e compensazione verso le altre parti, costituitesi con atto di mera forma.
Nota della Redazione
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