Ottemperanza al giudicato Pinto: no all’astreinte se il commissario assicura l’esecuzione (TAR Campania n. 4329 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001, il decreto della Corte d’appello costituisce titolo esecutivo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. L’amministrazione intimata ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ovvero l’avvio della procedura di liquidazione. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando il termine perentorio assegnato e la nomina del commissario ad acta escludono la configurabilità di ulteriori ritardi ascrivibili all’inerzia dell’amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Corte d’Appello di Napoli, in data 17.11.2021, il decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento civile ex legge n. 89/2001. Il decreto veniva notificato in copia autentica all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non era impugnato, divenendo definitivo. Il ricorrente trasmetteva poi al Ministero le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza alcuna liquidazione, il ricorrente adiva il TAR Campania chiedendo l’ottemperanza al giudicato, la declaratoria di nullità degli atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e la fissazione di un’astreinte. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene innanzitutto sussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, richiamando gli artt. 3, comma 2, legge n. 89/2001 e 114 cod. proc. amm. e la giurisprudenza amministrativa sul punto. Il ricorrente adisce correttamente il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale rileva che sono ampiamente decorsi sia il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, sia l’ulteriore termine di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Il decreto azionato è coperto da giudicato e il Ministero, non costituitosi, non ha provato l’avvenuto adempimento, come sarebbe stato suo onere secondo la regola richiamata da Cass. Sez. Un. n. 12533/2001. La domanda di esecuzione è quindi accolta.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio lo individua in un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento, con esclusione di compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, che richiama l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Sulle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale applica la regola della soccombenza e distingue: sono dovute le spese successive al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. La liquidazione avviene secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, senza le maggiorazioni per la natura seriale e la modesta complessità della lite.
Infine, la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta. Poiché nei giudizi di ottemperanza per pagamento di somme la penalità decorre dalla notificazione dell’ordine di pagamento, e poiché è già stabilito il termine perentorio decorso il quale si insedierà il commissario, non sono configurabili ulteriori ritardi ascrivibili all’inerzia dell’amministrazione. La natura ampiamente satisfattiva degli interessi legali sino al soddisfo copre l’eventuale ulteriore ritardo.
Nota della Redazione
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