Giudizio di ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4328 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e quello ulteriore previsto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, senza che l’Amministrazione abbia provato l’adempimento, il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione. Sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, che non può invocare l’inerzia dei propri uffici. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei dirigenti generali, e senza compenso ai sensi del comma 8 della medesima disposizione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con decreto n. 48/2021 pubblicato il 13.01.2021, accoglieva l’istanza ex legge n. 89/2001 e ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 3.000,00 oltre interessi legali, nonché delle spese processuali liquidate in euro 30,00 per spese ed euro 540,00 per compensi, con attribuzione al difensore. Il provvedimento, notificato a mezzo pec in pari data, non veniva impugnato e passava in giudicato.
In data 11.10.2021 il creditore trasmetteva al Ministero le dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Nessuna liquidazione seguiva, neppure dopo il decorso dei termini di legge. Il ricorrente adiva quindi il TAR Campania con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del decreto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si costituiva con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare della legittimazione passiva, riconosciuta in capo al Ministero della Giustizia in forza degli artt. 3, comma 2, legge n. 89/2001 e 114 c.p.a., richiamando sul punto un consolidato orientamento del giudice amministrativo. Parimenti verificata è la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, la sentenza ricostruisce i termini dilatori che precedono l’esecuzione: quello di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e quello ulteriore introdotto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, che impone al creditore il rilascio della dichiarazione sostitutiva e la trasmissione della documentazione. Entrambi risultano ampiamente decorsi.
Il decreto azionato è coperto da giudicato. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha provato l’avvenuto adempimento, gravando su di esso il relativo onere secondo il principio richiamato dalla Cass. S.U. n. 12533/2001. L’inerzia dell’Amministrazione non consente quindi alcuna dilazione ulteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale individua un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e dei dirigenti generali. Nessun compenso è liquidabile per tale attività, rientrando essa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies.
Sul regime delle spese del giudizio di ottemperanza, la sentenza distingue le voci funzionali all’introduzione del giudizio, liquidabili in modo omnicomprensivo, da quelle non dovute perché estranee a tale funzione, come le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. La liquidazione avviene secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, escludendo le maggiorazioni per la natura seriale e la modesta complessità della causa. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione alle spese in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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