Nessun risarcimento per sconto tariffario con tetto di spesa invalicabile (Cons. Stato n. 1694 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittima applicazione dello sconto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale non integra, di per sé, il nesso causale richiesto dall’art. 1223 cod. civ. per il risarcimento del differenziale tariffario, quando il tetto di spesa assegnato alla struttura sia rimasto fermo e non impugnato. Il pregiudizio lamentato non è conseguenza immediata e diretta dell’atto annullato, poiché un fattore causale autonomo e diverso — il limite massimo di budget remunerabile — avrebbe comunque impedito di percepire le somme pretese. La pretesa risarcitoria che ecceda il tetto di spesa contrasta con la disciplina del servizio sanitario e con la giurisprudenza che esclude corrispettivi tariffari extra tetto. Spetta all’attore allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del danno, senza che il giudice possa sostituire d’ufficio il petitum o supplire all’onere probatorio.
Il Fatto
Con la D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 la Regione Sardegna aveva previsto, per il triennio 2018-2020, l’applicazione alle tariffe della specialistica ambulatoriale dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. Impugnata la delibera, il TAR Sardegna con la sentenza n. 981/2018 ne aveva disposto l’annullamento in parte qua, recependo l’indirizzo del Consiglio di Stato (n. 4902 del 10 agosto 2018) secondo cui lo sconto non poteva operare oltre il 31 dicembre 2008.
La Regione ha quindi adottato la D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, che ha applicato le tariffe non scontate ma ha sterilizzato l’incremento mediante rimodulazione in riduzione delle prestazioni, mantenendo invariato il tetto di spesa. La struttura sanitaria ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito a tariffa piena sull’intero volume erogato. Il TAR ha rigettato la domanda per difetto di nesso causale, di prova del danno e di colpa; la struttura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo eziologico. La delibera regionale n. 61/26 del 2018, non impugnata nella parte in cui ha rimodulato le prestazioni, ha novellato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la disciplina contrattuale, in coerenza con l’art. 11 del contratto e con l’art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992. La struttura ha prestato acquiescenza a tale rideterminazione, accettando di essere remunerata per un numero inferiore di prestazioni.
Ne consegue che la genesi del danno non è riconducibile alla sola D.G.R. n. 21/12 del 2018. L’appellante si duole, in realtà, della mancata applicazione della delibera annullata, che avrebbe dovuto consentirle di erogare l’integralità del volume a prezzo pieno: pretesa che si scontra con il tetto di spesa rimasto invalicabile. Il primo giudice ha correttamente accertato la carenza del nesso causale, assorbendo ogni altra questione.
Quanto alla quantificazione, la Corte ribadisce che la richiesta di remunerazione a tariffa piena dell’originario numero di prestazioni supera il budget assegnato e confligge con l’inoppugnata delibera n. 61/26 e con la giurisprudenza che esclude corrispettivi extra tetto (Cons. Stato, sez. III, n. 2837/2024). L’unica pretesa astrattamente configurabile sarebbe quella rapportata ai maggiori costi sostenuti per erogare il surplus di prestazioni: ma essa non corrisponde al petitum del ricorso di primo grado e difetta di qualsiasi prova.
Il Collegio distingue l’onere di allegazione dei fatti costitutivi, da assolversi con atto autosufficiente ex art. 40 c.p.a. e art. 163 c.p.c., dall’onere della prova ex art. 2697 c.c., richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4339/2025: il giudice non può sostituire le pretese inaccoglibili con altre ammissibili né attivare mezzi istruttori d’ufficio. La documentazione prodotta — le sole fatture con volume e importo complessivo — è coerente con l’impostazione aritmetica della domanda, ma non documenta i maggiori costi.
Assorbite le censure sull’elemento soggettivo in virtù del principio della ragione più liquida, l’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione