Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 870 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quanto al diritto di credito inadempiuto, non ha contenuto costitutivo, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla parte creditrice non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi comunque verificare l’esatta misura e la decorrenza del capitale residuo e degli interessi legali e di mora secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’azione per il recupero coattivo può essere avviata e il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine per il pagamento e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di retribuzione professionale docenti, un emolumento parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificato in centoventi­nove giorni per l’anno scolastico 2020/2021 e in centocinquantacinque giorni per il 2021/2022, oltre interessi legali, disponendo la proporzionale riduzione in corrispondenza dei giorni di congedo parentale con detrazione della retribuzione.

La sentenza è stata notificata, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare il pagamento della somma risultante dal giudicato, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

Il collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: termine che le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente resistente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. L’Amministrazione resistente è infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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