Principi di diritto (Massima) L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ha natura sostanzialmente esecutiva e soggiacе al termine di prescrizione del diritto sostanziale azionato. Il decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. senza atti interruttivi comporta l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato, essendo venuto meno il diritto che ne costituiva il contenuto precettivo. In tema di prescrizione, l’estinzione tipica del processo esecutivo per rinuncia o inerzia del creditore produce l’effetto interruttivo solo istantaneo, ai sensi dell’art. 2945, comma 3, cod. civ., e non permanente. Il termine prescrizionale decorre autonomamente per ciascun diritto di credito, anche in presenza di sentenze plurime, e l’inerzia di uno dei co-creditori non si estende agli altri.
Il Fatto
Il ricorrente, medico, agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 9482/2013, pubblicata il 25 luglio 2013, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata al pagamento, in suo favore e di altri medici, di una somma a titolo di risarcimento per la mancata corresponsione dell’indennità durante il periodo di specializzazione. Il titolo è passato in giudicato il 7 marzo 2014.
Deduce l’inerzia dell’Amministrazione, ritualmente notiziata a mezzo PEC. La difesa erariale eccepisce l’inammissibilità per difetto di prova della notificazione in forma esecutiva e per irregolarità della procura, e nel merito la prescrizione del diritto, anche in relazione all’estinzione del processo esecutivo attivato nel 2014. All’udienza camerale dell’8 luglio 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente l’eccezione di prescrizione. Richiama l’art. 2946 cod. civ. e l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., che rinvia al termine prescrizionale previsto per i diritti sostanziali azionati mediante il procedimento di esecuzione del giudicato.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza il 7 marzo 2014, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., da tale data inizia a decorrere il termine decennale. Il Tribunale ribadisce che il decorso della prescrizione comporta l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 24 del 2020.
Quanto agli atti interruttivi, l’unico rilevante è il pignoramento presso terzi notificato il 17 giugno 2014, che ha avviato la procedura esecutiva davanti al Tribunale di Roma, estinta il 13 aprile 2015. Il Collegio esclude l’effetto sospensivo della prescrizione nella pendenza del processo esecutivo e nega l’efficacia interruttiva permanente, applicando il principio secondo cui l’estinzione tipica per inerzia o rinuncia del creditore produce solo l’effetto istantaneo ex art. 2945, comma 3, cod. civ., richiamando Cass. civ., n. 12239 del 2019.
Anche volendo computare il termine dalla notificazione del pignoramento, il ricorso notificato il 27 giugno 2024 risulta oltre il decennio. Nessun rilievo interruttivo assumono i giudizi di appello e cassazione evocati dal ricorrente, non proposti da o nei suoi confronti. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 2822 del 2014: il termine decorre autonomamente per ciascun credito e l’inerzia di un co-creditore non si estende agli altri. L’esecuzione parziale in favore di altri medici non vale a favore del ricorrente.
La prescrizione del diritto di credito e, per conseguenza, dell’azione di ottemperanza è dichiarata, con reiezione del ricorso. Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle questioni e la particolarità della vicenda.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
L’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. resa nei confronti della pubblica amministrazione ha portata decisoria ed attitudine al giudicato: una volta definitiva è eseguibile mediante giudizio di ottemperanza, con astreinte ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate al difensore distrattario della parte vittoriosa. Gli interessi legali decorrono dal passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo.
In sede cautelare, il TAR Basilicata ribadisce che il bilanciamento tra l’interesse del privato al rinnovo della licenza di porto di fucile e l’interesse pubblico alla sicurezza, deve risolversi a favore di quest’ultimo, specie quando non emerga un pregiudizio grave ed irreparabile.
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