Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nominato commissario ad acta (TAR Lazio n. 16299 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio esecutivo. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. In caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza corresponsione di compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, all’attribuzione della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di euro 500, per i due anni scolastici indicati, oltre interessi legali dall’accredito alla concreta attribuzione.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale. Ritenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi abbia dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Rileva anzitutto l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, condizione necessaria perché il titolo possa considerarsi validamente portato a conoscenza dell’ente.

Accerta poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica del titolo e quella del ricorso esecutivo. Il rispetto di tale sequenza temporale è condizione di ammissibilità dell’azione, e nel caso concreto risulta integrato.

Nel merito, il Tribunale osserva che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Da ciò deriva l’ordine all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio fissato in dispositivo in sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari.

Quanto al compenso, il Tribunale esclude espressamente che alcunché sia dovuto per l’attività commissariale, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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