Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e spese distratte ai difensori (TAR Campania n. 5749 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’ordine di esecuzione incontra però un limite oggettivo nella parte del titolo relativa alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari: costoro, non ricorrenti in ottemperanza, non sono destinatari dell’ordine, essendo titolari di un autonomo e distinto titolo di credito rispetto alla posizione del proprio assistito. La domanda di rivalutazione va disattesa in mancanza di prova di danni diversi e ulteriori, restando dovuti gli interessi legali secondo quanto già stabilito dal giudice ordinario.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2326 del 23 maggio 2025, aveva accolto il ricorso di una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’Amministrazione all’assegnazione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’a.s. 2023/2024, con emissione del relativo buono di importo pari a 500,00 euro, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Lo stesso giudice aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene integrati tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. L’ordine incontra però un limite nella parte riferita alle spese di lite.
Il Collegio esclude tale voce perché il ricorso in ottemperanza non è stato proposto anche dai difensori antistatari, i quali sarebbero stati titolari, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Il richiamo è a Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e a Cass. civ. Sez. III n. 21070 dell’1.10.2009.
La somma dovuta va maggiorata degli interessi legali, secondo quanto già stabilito dal giudice ordinario. In mancanza di prova di danni diversi e ulteriori, la domanda di rivalutazione formulata in questa sede è invece disattesa.
Quanto alla fase esecutiva, il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente della perdurante inottemperanza, il Commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate in dispositivo in euro 500,00, potendo il Commissario esigerle all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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