Convenzione di lottizzazione, vizi occulti delle opere e responsabilità del lottizzante (TAR Marche n. 143 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lottizzante è tenuto a garantire al Comune la perfetta rispondenza delle opere di urbanizzazione alle previsioni del piano di lottizzazione e alle regole dell’arte, con la conseguenza che risponde dell’inadempimento degli obblighi convenzionali per i vizi costruttivi riscontrati, anche quando i lavori siano stati materialmente eseguiti dall’appaltatore, salvo rivalsa su quest’ultimo per i vizi occulti. La convenzione di lottizzazione non è un contratto di appalto: non opera quindi il termine annuale di denuncia previsto dall’art. 1669 cod. civ., ma il termine prescrizionale ordinario, interrotto dalla notificazione dell’atto di citazione davanti al giudice privo di giurisdizione, purché il processo sia tempestivamente riassunto ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009. Il giudice della translatio iudicii valuta il materiale probatorio già acquisito, ivi compresa la consulenza tecnica preventiva, senza essere obbligato a rinnovarlo, valorizzando il contegno processuale della parte che avrebbe dovuto contestarlo.
Il Fatto
Il Comune agisce per la condanna della lottizzante al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assunti con una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1990, con cui la ditta si era impegnata a realizzare a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primaria e a cederle all’amministrazione. Le opere venivano ultimate nel 1999, collaudate con esito favorevole e cedute nel 2001.
A partire dal 2004 il Comune contestava gravi vizi del manto stradale. Esperito un accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di Ancona dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del giudice amministrativo; il Comune riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR, chiedendo il ristoro delle somme necessarie al ripristino. La resistente eccepiva la decadenza ex art. 1669 cod. civ., l’intervenuta prescrizione, l’efficacia del collaudo e l’assenza di inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni preliminari. Quanto alla tempestività, escluso che tra le parti sia stato stipulato un contratto di appalto, non trova applicazione il termine annuale di denuncia dei vizi: opera il termine prescrizionale ordinario, interrotto dalla proposizione della domanda. La citazione notificata davanti al giudice civile, avvenuta entro il termine decennale, conserva efficacia interruttiva in forza dell’art. 2943 cod. civ. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, che ha disciplinato la translatio iudicii; il ritardo nella definizione del giudizio civile non incide sulla perdurante interruzione.
Quanto alla consulenza tecnica svolta in sede civile, il giudice della riassunzione deve valutarla senza essere obbligato a ripeterla né a ritenerla inconfutabile, non costituendo prova legale. L’accertamento preventivo garantisce il contraddittorio e le indagini sono state svolte alla presenza delle parti e dei rispettivi consulenti; la resistente non ha prodotto elaborati tecnici idonei a incrinare le conclusioni del perito, limitandosi a eccezioni giuridiche e a contestazioni generiche.
Nel merito, il Collegio ritiene accertato che i vizi derivino dalla riduzione dello spessore della massicciata rispetto al progetto e dall’uso di materiali scadenti, fattori che hanno compromesso la capacità portante della sovrastruttura. Tali difetti sono addebitabili alla lottizzante, tenuta a garantire la rispondenza delle opere alle previsioni progettuali e alle regole dell’arte. Il Collegio distingue l’usura fisiologica del manto dai difetti costruttivi, escludendo che il collaudo, vertendo su vizi occulti non rilevabili, esima la resistente, e che la cessione delle aree implicasse rinuncia alcuna.
Sul quantum, il rimborso dei lavori di somma urgenza già eseguiti non è soggetto a rivalutazione né a interessi, trattandosi di spesa già sostenuta; le somme stimate in sede peritale vanno invece attualizzate secondo il computo metrico aggiornato, non introducendo quest’ultimo nuove voci. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna al pagamento della somma complessiva liquidata, oltre interessi legali dalla data della sentenza, con restituzione dell’eventuale differenza ove l’appalto riduca il valore dell’opera.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di cose immobili
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare