Accesso agli atti e interesse del condominio alla prova della proprietà (C.G.A.R.S. n. 474 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è subordinato all’accertamento del rapporto sostanziale sottostante, che resta riservato ad eventuali fasi cognitorie. Esso spetta a chiunque abbia un interesse qualificato alla ostensione, anche quando non sia proprietario del bene cui l’atto si riferisce. Nel condominio, il potere di rappresentanza dell’amministratore incontra il limite delle attribuzioni di cui all’art. 1130 cod. civ., salvo che il regolamento o l’assemblea gli conferiscano poteri maggiori ai sensi dell’art. 1131 cod. civ.. La legittimazione ad agire per l’ostensione va valutata in relazione alla cura dell’interesse condominiale, restando estranea al giudizio amministrativo la verifica della titolarità del diritto di proprietà. La ratifica assembleare dell’operato dell’amministratore conferma la sussistenza del potere sostanziale e processuale.

Il Fatto

Un condominio presentava istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere copia della documentazione relativa al progetto di edificazione e alla concessione edilizia riguardante un fabbricato residenziale realizzato su un terreno limitrofo, assumendo di essere proprietario di una particella destinata a parcheggio. Formatosi il silenzio sull’istanza ai sensi dell’art. 25, quarto comma, legge n. 241/1990, il condominio ricorreva ex art. 116 c.p.a..

Il TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso. La società costruttrice proponeva appello, dolendosi della carenza di legittimazione e di interesse del condominio e della mancata dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta adozione di provvedimenti comunali. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Il Collegio muove dalla considerazione che il Comune ha fornito la documentazione relativa al progetto, sicché l’interesse residua unicamente per il titolo di proprietà della particella controversa.

Sul punto si confrontano due ricostruzioni: il condominio invoca un atto notarile che destina il tratto di terreno limitrofo a parcheggio privato comune del fabbricato; l’appellante richiama la visura catastale che indica altro soggetto come titolare. Per la Corte la soluzione del conflitto non appartiene al giudizio di accesso. L’esercizio del diritto di ostensione non è condizionato all’accertamento del rapporto sottostante.

Il Collegio valorizza la sussistenza di un interesse certo e qualificato, ravvisato nel rapporto di vicinitas e nell’uso della particella da parte dei condomini, indipendentemente dalla proprietà. L’accesso è garantito a chiunque abbia un interesse, anche senza essere proprietario del bene cui l’atto si riferisce.

Quanto alla rappresentanza, la Corte richiama l’art. 1130 cod. civ., che delimita le attribuzioni dell’amministratore, e l’art. 1131 cod. civ., che ammette poteri maggiori conferiti dal regolamento o dall’assemblea. L’atto notarile indica in modo sufficiente la legittimazione dell’amministratore ad agire per l’ostensione dei documenti relativi alla particella. La successiva ratifica assembleare conferma l’operato.

Il secondo motivo è assorbito: l’accertamento della proprietà esula dal perimetro del giudizio. Quanto all’improcedibilità, l’istanza di accesso risulta unica e le interlocuzioni successive non ne mutano l’identità; il verbale del 10 ottobre 2024 ha natura soprassessoria, avendo il Comune riservato la consegna dell’ulteriore atto a verifiche interne. L’appello è infondato, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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