L’annullamento in autotutela della patente per estensione derivante dal titolo convertito illegittimamente (TAR Abruzzo n. 178 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’annullamento in autotutela della patente di guida di categoria A, conseguita per estensione, quando la patente di categoria B presupposta era stata rilasciata per conversione senza che sussistessero i requisiti di legge. L’effetto caducatorio del provvedimento di annullamento della patente B si estende necessariamente alla patente successiva che la sostituisce, ove entrambe risultino affette da vizi che ne impongono l’annullamento. L’azione amministrativa è vincolata, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, aveva richiesto la conversione della patente di categoria B conseguita in Albania, dichiarando di risiedere in Italia da meno di quattro anni. L’Amministrazione, sulla base di tali dichiarazioni, rilasciava la patente italiana per conversione. Successivamente, in data 29.08.2020, al ricorrente veniva rilasciata la patente categoria A-B, ottenuta per estensione e con il superamento della sola prova pratica, in quanto già titolare della patente B. A seguito di accertamenti della Polizia di Stato, emergeva che il ricorrente risiedeva in Italia da un periodo superiore a quello dichiarato, con la conseguenza che la conversione della patente albanese non avrebbe dovuto essere disposta. L’Amministrazione annullava in autotutela sia la patente B sia la patente A-B. Avverso tale decreto, nella parte concernente l’annullamento della patente A-B, il ricorrente proponeva ricorso deducendo l’incompetenza dell’organo che aveva adottato l’atto, la violazione delle garanzie procedimentali e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. La conversione della patente di guida senza esami è consentita, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo tra Italia e Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida, soltanto per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni. L’art. 5 del medesimo Accordo prevede che la conversione si applica solo a favore di coloro che abbiano conseguito la patente prima dell’acquisizione della residenza in Italia. Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto la patente albanese in data successiva all’acquisizione della prima residenza in Italia, non avendo quindi diritto alla conversione. La patente B risultava pertanto illegittimamente rilasciata.
Quanto alla patente di categoria A, il Tribunale ha osservato che, secondo la normativa vigente, chi è già titolare di patente B e intende conseguire la patente A non deve sostenere l’esame di teoria ma solo la prova pratica. Il ricorrente, tuttavia, aveva ottenuto la patente A-B sostenendo esclusivamente la prova di guida, sul falso presupposto di essere titolare di una valida patente B. Poiché la patente B era stata invalidamente conseguita, anche il rilascio della patente A-B risultava illegittimo, non sussistendo i requisiti per l’esonero dalla prova teorica.
Il TAR ha, quindi, ritenuto corretta la competenza della Motorizzazione civile dell’Aquila – Sezione coordinata di Teramo ad annullare entrambe le patenti, atteso che la patente B era stata sostituita dalla patente A-B e l’effetto caducatorio si produceva necessariamente anche nei confronti di quest’ultima. Ha inoltre escluso la rilevanza delle garanzie procedimentali, trattandosi di azione vincolata, e ha negato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la patente A-B inglobava anche la patente B ed era stata rilasciata senza il sostenimento della prova teorica.
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Nota della Redazione
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