Annullamento del condono e ordine di demolizione: irrilevante il termine dell’art. 21-nonies (C.G.A.R.S. n. 740 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione dei fatti resa dal privato nella domanda di condono edilizio, configurabile anche nel mero silenzio su circostanze rilevanti, rende inapplicabile il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, senza che occorra alcun accertamento penale. L’accertamento dei fatti materiali contenuto nella sentenza penale, anche se il reato è estinto per prescrizione, esplica efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. e vincola l’amministrazione. L’ordine di demolizione conseguente all’annullamento della concessione in sanatoria è atto dovuto. Il richiamo all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 è improprio quando l’immobile sia stato realizzato abusivamente e non in base a un titolo poi annullato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la determina con cui il Comune ha annullato in autotutela la concessione edilizia in sanatoria rilasciatagli nel 2006, e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi. L’appellante ha contestato il travisamento dei fatti, la violazione del termine dell’art. 21-nonies e la qualificazione dell’ordine di demolizione, sostenendo che le irregolarità fossero state sanate da una successiva concessione in sanatoria del 2008.
Il Comune si è costituito, resistendo all’impugnazione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il provvedimento di annullamento non si fonda su un presunto vincolo derivante dalla sentenza penale, ma sulla presa d’atto dei fatti materiali in essa accertati: il mancato completamento dell’edificio con le tamponature esterne e la mancata realizzazione delle opere funzionali al cambio di destinazione d’uso. Tale ricostruzione è coerente con la sentenza di questa Sezione n. 452 del 5 luglio 2024, secondo cui il giudicato penale, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., limitatamente ai fatti materiali, vincola l’amministrazione, e con la sentenza n. 317 del 12 aprile 2007, che ha ritenuto vincolante l’accertamento dello stato dell’immobile anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
L’appellante non fornisce alcuna prova del completamento al rustico entro il 31 marzo 2003, pur gravando su di lui il relativo onere probatorio. Depone in senso contrario la stessa domanda di sanatoria, che indica come “parziale” lo stato dei lavori, e la dichiarazione sostitutiva del 2004. Solo la perizia giurata di parte contraddice tali dichiarazioni. La prova dell’ultimazione deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, non su dichiarazioni sostitutive o rese da terzi, come ribadito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 909 del 2024, n. 2524 del 2020, n. 1476 del 2019, n. 2020 del 2018).
Il secondo motivo è infondato. La falsa rappresentazione dei fatti, configurabile anche nel silenzio su circostanze rilevanti, comporta l’inapplicabilità del termine di diciotto mesi introdotto nell’art. 21-nonies dalla legge n. 124/2015, senza che occorra alcun accertamento processuale penale (Cons. Stato n. 4374 del 2018; n. 3940 del 2018). L’asserita mancanza di un giudicato sulla non veridicità delle dichiarazioni è quindi irrilevante.
Quanto ai motivi aggiunti, dall’infondatezza delle censure avverso l’annullamento deriva la piena legittimità dell’ordine di demolizione, atto consequenziale. Il richiamo all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 è improprio: la norma tutela, in via eccezionale, l’affidamento qualificato di chi costruisce in base a un titolo poi venuto meno, non chi edifica consapevolmente senza titolo. Esiste una diversità ontologica, sul piano soggettivo, tra le due situazioni (Cons. Stato n. 6246 del 2018). Neppure rileva la successiva concessione in sanatoria del 2008, che sconta la mancanza del titolo originario. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.