Tariffa fissa onnicomprensiva e correzione dell’algoritmo di calcolo (Cons. Stato n. 6553 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) prevista dall’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 costituisce un corrispettivo unitario e predeterminato, che remunera l’intera energia netta immessa in rete e include, al proprio interno, tanto la componente incentivante quanto la valorizzazione economica dell’energia. Il prezzo zonale non è fonte autonoma di ricavi, ma fattore endogeno di determinazione della tariffa, con il limite invalicabile del valore della TFO stessa. L’art. 26 d.l. 91/2014 ha rimodulato in diminuzione la sola componente incentivante, senza trasformare la tariffa in corrispettivo variabile. La correzione dell’algoritmo di calcolo che riallinei la formula al precetto ha natura vincolata e non richiede l’esercizio dell’autotutela. Il recupero delle somme erogate in eccedenza costituisce atto dovuto, secondo le regole dell’indebito oggettivo.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto fotovoltaico ammesso alla TFO del c.d. Quinto Conto Energia, con convenzione stipulata con il Gestore dei Servizi Energetici e tariffa riconosciuta per vent’anni. A seguito dello spalma-incentivi, la tariffa era stata rimodulata secondo le condizioni dell’addendum intervenuto tra le parti.
Nel 2022 il Gestore ha rilevato un’anomalia nella formula di calcolo della TFO rimodulata, consistente nell’assenza di un tetto al prezzo zonale. Con l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia, l’algoritmo aveva riconosciuto importi superiori alla tariffa stessa. Il Gestore ha quindi sospeso i pagamenti in acconto, avviato il procedimento e, con provvedimento dell’8 marzo 2023, adeguato la formula e ricalcolato le competenze 2021 e 2022, quantificando un debito della società. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; la società ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando espressamente le proprie sentenze nn. 2824-2830 del 2 aprile 2025 e le decisioni successive di maggio e giugno 2025, di cui ribadisce i principi. In via preliminare rileva che il capo relativo al potere generale di sospensione dell’erogazione non è stato impugnato, essendosi formato il giudicato.
Il nucleo argomentativo attiene alla struttura della TFO. La tariffa è onnicomprensiva: l’energia è interamente ceduta al Gestore e non resta nella disponibilità del produttore, che non è esposto alle fluttuazioni di mercato. La componente non incentivante, data dal prezzo zonale, rileva solo ai fini della determinazione della tariffa: la componente incentivante, calcolata come differenza tra TFO e prezzo zonale, cresce al diminuire del prezzo, mentre la componente non incentivante trova il proprio limite nel valore della TFO. È esclusa, pertanto, la tesi dei due canali di remunerazione.
Quanto allo spalma-incentivi, l’art. 26 d.l. 91/2014 ha inciso sulla sola componente incentivante, senza snaturare la tariffa. L’algoritmo originario, elaborato assumendo prezzi inferiori alla TFO, ha prodotto differenziali negativi azzerati e un corrispettivo pari al solo prezzo zonale, superiore alla tariffa dei conti energia. Tale esito contrasta con la finalità della rimodulazione, con il limite dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012 e con l’art. 24, comma 2, lett. a), d.lgs. 28/2011, che vieta la sovraincentivazione. Di qui la necessità di introdurre il tetto del prezzo zonale al valore della TFO non rimodulata.
Il provvedimento del Gestore è qualificato come rettifica di un errore logico, non come annullamento d’ufficio: la correzione è vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, con motivazione adeguata sulla sopravvenienza eccezionale dei prezzi. È esclusa la violazione del legittimo affidamento, poiché l’operatore prudente e accorto conosceva la tariffa richiesta e non poteva confidare in importi superiori; la corresponsione dell’indebito è dovuta e recuperabile anche mediante compensazione. Le censure sul Regolamento UE 2022/1854, sul prelievo sugli extraprofitti e sulla disparità di trattamento sono respinte, perché non si controverte di un tetto al prezzo di mercato, ma della corretta determinazione della tariffa convenuta. Infondate anche le doglianze sui decreti ministeriali e la richiesta di rinvio pregiudiziale, non emergendo dubbi ragionevoli di conformità al diritto dell’Unione.
Nota della Redazione
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