Inottemperanza tardiva chiude il giudizio ma non esclude le spese (TAR Calabria n. 2013 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato avverso l’inerzia dell’amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento che riscontri espressamente l’istanza del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. In tale sede non rileva la satisfattività delle determinazioni amministrative, né l’eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto, che va fatta valere con autonomo mezzo di impugnazione. Il ritardo nella definizione dell’istanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il gestore di una struttura sanitaria privata aveva chiesto alla Regione l’applicazione delle previsioni dell’art. 4 d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, per il riconoscimento dei maggiori oneri Covid riferiti all’acquisto di dispositivi di protezione individuale negli anni 2020-2022 e dei costi connessi al mancato fatturato nel medesimo periodo.
Con precedente sentenza il TAR aveva condannato l’amministrazione a provvedere espressamente sull’istanza. Perdurando l’inerzia, la società ha proposto ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio la Regione si è costituita depositando una nota con cui ha dato riscontro alla richiesta, escludendo l’adeguamento automatico delle tariffe e l’erogazione dei ristori in assenza di disponibilità di bilancio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che l’amministrazione ha effettivamente riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso, adottato dopo l’instaurazione del giudizio. Su questa premessa si fonda la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio di ottemperanza. Il TAR precisa che, quando l’ottemperanza consegue a una sentenza pronunciata sull’inerzia dell’amministrazione, il giudice non è chiamato a valutare la satisfattività delle determinazioni regionali. L’oggetto del giudizio è il superamento dell’inerzia, non il merito della risposta.
Ne discende che le eventuali illegittimità della nota regionale non possono essere esaminate in questa sede. Il ricorrente dovrà farle valere con uno specifico mezzo di impugnazione, secondo l’ordinario riparto di competenze tra ottemperanza e giudizio di annullamento.
Sul piano delle spese, il Collegio ha posto l’onere a carico della Regione, con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente. La condanna si fonda sul ritardo con cui l’istanza è stata riscontrata: quasi venti mesi dall’istanza e quasi sei mesi dalla sentenza. Il dato temporale conferma che la risposta è intervenuta solo per effetto del giudizio.
La liquidazione è stata determinata in € 1.000,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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