Esperienze professionali documentate ed equivalenti per ammissione al concorso (TAR Campania n. 4752 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, il requisito di partecipazione consistente nello svolgimento di attività professionale presso studi professionali privati deve essere documentato e non semplicemente autocertificato, attenendo a un presupposto specifico di ammissione. Tale attività deve altresì possedere contenuto analogo a quello del profilo messo a bando, con riferimento non al generico esercizio della professione ma alla specifica figura professionale richiesta dall’amministrazione. L’atto di conferma adottato all’esito di una nuova istruttoria può essere connotato da una motivazione plurima, che si aggiunge a quella posta a fondamento del provvedimento originario. L’eventuale illegittimità di un requisito concorsuale non assume rilievo quando il candidato risulti comunque privo di altro requisito presupposto, rimanendo assorbite le relative censure.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di Dirigente Avvocato. La ricorrente, dipendente pubblica in servizio presso un’altra azienda sanitaria, presentava domanda di partecipazione facendo valere, quale requisito specifico, l’attività documentata presso studi professionali privati per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’amministrazione disponeva la non ammissione della candidata per mancato possesso del requisito sub c) del bando, relativo all’anzianità di servizio o, in alternativa, alle esperienze lavorative documentate di contenuto analogo. A seguito dell’istanza di autotutela, l’azienda confermava l’esclusione, evidenziando anche la carenza del requisito sub d) concernente l’iscrizione all’albo professionale. La ricorrente veniva successivamente ammessa con riserva e inserita in graduatoria, che impugnava con motivi aggiunti deducendo l’erronea attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo legittima l’esclusione. Il Collegio ha rilevato che il bando richiedeva, quale requisito specifico, che le esperienze lavorative fossero documentate e non semplicemente dichiarate, trattandosi di un presupposto di partecipazione. La ricorrente, nella domanda, aveva dichiarato l’attività svolta presso uno studio professionale, ma non aveva provveduto a documentarla adeguatamente ai fini della verifica dell’equivalenza con il profilo messo a concorso. Tale mancanza rendeva impossibile valutare la sussistenza del requisito richiesto.
Quanto alla censura relativa alla motivazione postuma, il giudice ha qualificato l’atto impugnato come atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Secondo il TAR, tale atto può legittimamente presentare una motivazione plurima, che si aggiunge a quella originaria, senza integrare un’illegittima integrazione postuma. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8007.
In relazione alle doglianze avverso la previsione di cui alla lettera d) del bando, sull’iscrizione all’albo professionale, il TAR ne ha dichiarato l’assorbimento. L’eventuale accoglimento di tali censure non avrebbe potuto comunque superare la mancanza del requisito presupposto dell’attività professionale documentata. L’interesse alla contestazione di un requisito concorsuale è subordinato all’effettiva utilità che ne potrebbe derivare al candidato.
Conseguentemente, i motivi aggiunti avverso la graduatoria sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a contestare il punteggio assegnato ai titoli in ragione della legittimità dell’esclusione. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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