Ottemperanza e liquidazione del danno da lucro cessante secondo il giudicato (TAR Calabria n. 1814 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la non conformità della proposta risarcitoria dell’amministrazione ai criteri in essa fissati, liquida il danno facendo propria la quantificazione del verificatore nominato con ordinanza. I criteri di quantificazione contenuti nella sentenza da eseguire, non impugnati in appello, sono vincolanti e non consentono alla stazione appaltante di adottare criteri forfettari e presuntivi diversi. Il danno da lucro cessante coincide con il margine positivo incorporato nell’offerta, con esclusione della ponderazione forfettaria rapportata alla misura percentuale del 10% dell’importo dell’offerta. Alla somma così determinata si aggiungono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al soddisfo.

Il Fatto

Con deliberazione del 1998 l’azienda sanitaria bandiva una gara per interventi impiantistici ed edili in un presidio ospedaliero. La ricorrente veniva esclusa; il TAR annullava l’esclusione con sentenza confermata in appello e il Consiglio di Stato, in sede di esecuzione, disponeva il rinnovo delle operazioni di gara, a lavori ormai eseguiti. All’esito del rinnovo l’amministrazione accertava che l’esponente sarebbe stata aggiudicataria, ma la proposta di ristoro non veniva accettata.

Declinata la giurisdizione dal giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, la richiesta veniva riproposta davanti al giudice amministrativo, che con sentenza n. 1708/2023 condannava l’amministrazione a formulare una proposta risarcitoria secondo i criteri ivi indicati. La proposta successivamente avanzata dall’azienda risultava difforme e priva di riscontro; di qui il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., con richiesta di determinazione della somma dovuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1708/2023 e dalla constatazione che la proposta dell’azienda non rispetta i criteri in essa contenuti, non contestati in appello e dunque vincolanti. La sentenza da eseguire aveva escluso espressamente la ponderazione rapportata alla misura percentuale del 10% dell’importo dell’offerta, in quanto fondata su criterio forfettario e presuntivo, individuando invece il lucro cessante nel margine positivo incorporato nell’offerta.

La difformità della proposta rispetto a tale statuizione integra il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio non procede a una autonoma stima, ma utilizza lo strumento istruttorio: con ordinanza n. 1007/2025 aveva disposto una verificazione finalizzata a quantificare la somma spettante secondo i criteri della sentenza n. 1708/2023. L’incombente è stato regolarmente eseguito.

Sul risultato della verificazione il Tribunale fonda la liquidazione: euro 150.673,98 a titolo di danno da lucro cessante, euro 1.506,74 per perdita di chance, euro 91.004,07 per rivalutazione monetaria e euro 86.520,00 per interessi sulla somma rivalutata, per un totale di euro 329.704,79. La quantificazione è fatta propria dal Collegio e recepisce così, in concreto, i criteri del giudicato, comprensivi di rivalutazione e interessi fino al soddisfo.

Consegue l’ordine all’azienda sanitaria di eseguire la sentenza n. 1708/2023 entro novanta giorni dalla notificazione della decisione a cura della ricorrente, secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori; le spese della verificazione sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e saranno quantificate con distinto decreto su istanza del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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