Teleriscaldamento, legittima l’esclusione per accordi di collaborazione non vincolanti (Cons. Stato n. 6464 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative indette per la realizzazione e gestione di una rete di teleriscaldamento, il criterio che richiede la dimostrazione di un costituendo rapporto di collaborazione con attività produttive in esercizio sul territorio è soddisfatto solo da accordi che impegnino gli operatori alla fase esecutiva del recupero energetico. È pertanto legittima l’esclusione del proponente che produca accordi limitati alla progettazione preliminare e assistiti da clausola di non vincolatività, che lascia le parti libere di sottrarsi agli impegni assunti. In presenza di un provvedimento con motivazione plurima, il giudice amministrativo può respingere il ricorso sulla sola base di una delle ragioni autonomamente sufficienti, con assorbimento delle censure rivolte agli altri capi. L’ammissione di nuovi mezzi di prova in appello richiede la ricorrenza delle condizioni dell’art. 104, comma 2, c.p.a., non integrate dalla sola definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Fatto
Il Comune di Novara, con deliberazione consiliare, ha avviato una procedura comparativa per selezionare una proposta progettuale di rete di teleriscaldamento, fissando dodici criteri di valutazione. Hanno presentato proposte la società appellante e altri due operatori. Una Commissione tecnica, nominata nel dicembre 2022, ha esaminato i progetti e, dopo una richiesta di approfondimenti, ha ritenuto la proposta della società appellante carente quanto ai criteri n. 3 e n. 4. Con determina dirigenziale dell’agosto 2024 l’Amministrazione ha dichiarato la proposta non adeguata.
Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo sufficiente il deficit sul criterio n. 3 e assorbendo le altre censure. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea interpretazione degli accordi di collaborazione, la disparità di trattamento tra concorrenti e l’illegittimità delle valutazioni sul criterio n. 4.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la produzione documentale in appello. Il giudizio di primo grado era stato definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. dopo due camere di consiglio, e all’udienza camerale il difensore era presente senza sollevare esigenze istruttorie. Poiché i documenti recano data anteriore al passaggio in decisione, non ricorrono i presupposti dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
Nel merito, la Corte ha escluso che la nota del luglio 2023 abbia introdotto criteri aggiuntivi: l’Amministrazione ha solo precisato gli elementi di riferimento dei criteri già fissati. Il criterio n. 3 richiedeva la dimostrazione di un costituendo rapporto di collaborazione con attività produttive in esercizio. Gli accordi prodotti dall’appellante, però, attengono alla fase preliminare della progettazione e non alla fase esecutiva dell’intervento, che è invece l’impegno richiesto.
Decisiva è risultata la clausola di non vincolatività contenuta negli accordi, che lascia le parti libere di concludere o meno futuri accordi. La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la clausola si spiegherebbe con la mancata aggiudicazione: la società avrebbe potuto tutelarsi con una condizione risolutiva legata al mancato affidamento del servizio. I rapporti interni non obiettivati in sede procedimentale sono giuridicamente irrilevanti.
Quanto agli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse, richiamando l’orientamento sulla motivazione plurima (Cons. Stato, Sez. V, n. 1215 del 2025; Sez. IV, n. 9891 del 2024). Nel merito, ha comunque escluso discrasie tra relazione tecnica e provvedimento e ha negato la dedotta disparità di trattamento, poiché gli approfondimenti sono stati richiesti a tutti i partecipanti. Sul criterio n. 4, i dati prodotti riguardavano un solo lotto e non l’intera rete: era onere del concorrente dimostrare il possesso dei requisiti. Irrilevanti i finanziamenti statali ottenuti, dovendo il progetto rispettare i criteri comunali.
Nota della Redazione
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