Ottemperanza e notifica del titolo esecutivo dopo l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (TAR Sicilia n. 3070 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata prima che lo stesso sia munito di esecutorietà non soddisfa il requisito: solo dopo l’adozione del decreto di esecutorietà il provvedimento giudiziale assume la qualifica di titolo esecutivo. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza che non dimostri la notifica del titolo divenuto esecutivo, non supplita dal rilievo officioso del giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società, originaria affidataria del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nel territorio comunale, ottiene dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture rimaste insolute, maturate nel corso di più affidamenti e proroghe succedutesi dal 2018 al 2020. Il decreto non viene opposto e diviene definitivo; successivamente interviene il decreto di esecutorietà.

Con atto pubblico la società cede l’azienda, comprensiva dei crediti e delle fatture oggetto dell’ingiunzione, e muta ragione sociale. La cessionaria propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del titolo, l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità: la cessione del credito non risulta partecipata all’amministrazione, manca un allegato dell’atto di cessione e, soprattutto, non è documentata la notificazione del titolo esecutivo. Su richiesta del difensore la trattazione viene rinviata per consentire controdeduzioni e deposito documentale.

All’esito il Tribunale conferma il rilievo: non è stata offerta alcuna prova della notifica del titolo esecutivo al Comune prima della proposizione del ricorso. Dall’esame dei documenti emerge che il decreto ingiuntivo è stato notificato insieme al ricorso monitorio e alla procura, ma in un momento in cui era privo di provvisoria esecutività. Dopo il decreto di esecutorietà nessuna nuova notificazione è intervenuta.

Il passaggio argomentativo decisivo è la distinzione tra provvedimento giudiziale e titolo esecutivo. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 971 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3863 del 2018; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 698 del 2024) e ne individua la ratio nell’esigenza di consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento entro il termine assegnato, evitando l’aggravio di spese dell’esecuzione giudiziale (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 7228 del 2024).

La sola notificazione del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà — e dunque prima della trasformazione del titolo giudiziale in titolo esecutivo — non integra quindi il requisito normativo, con conseguente inammissibilità del ricorso, conforme a TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1423 del 2020. Il Collegio ribadisce che la norma preclude al creditore, prima della scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sia l’esecuzione forzata sia la notifica dell’atto di precetto. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *