Qualificazione commissari ASN e sindacato sul diniego di idoneità (TAR Lazio n. 8734 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione degli aspiranti commissari si fonda su criteri esclusivamente formali e oggettivi, ancorati alla tipologia del prodotto dichiarato e alla presenza dei codici identificativi, senza che l’ANVUR possa svolgere valutazioni di merito sul contenuto scientifico delle opere. Ne consegue che anche un’opera di natura didattico-divulgativa, dotata di ISBN e riconducibile alla categoria del libro, può essere computata ai fini del raggiungimento dei valori soglia, purché non si tratti di curatela. Il giudizio di non idoneità all’abilitazione per la prima fascia, se sorretto da motivazione che dia conto dell’iter logico seguito e delle ragioni della prevalenza degli elementi negativi su quelli positivi, è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà.
Il Fatto
Una candidata alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale “Diritto processuale civile” (12/F1), prima fascia, impugnava il giudizio di mancata idoneità emesso dalla Commissione, deducendo due motivi di censura. Con il primo motivo, lamentava l’illegittimità derivata del giudizio per la presenza in Commissione di un commissario che, a suo dire, non possedeva i requisiti di qualificazione scientifica richiesti, in quanto l’indicatore relativo al numero di libri sarebbe stato raggiunto grazie a un’opera di natura meramente didattico-divulgativa. Con il secondo motivo, contestava il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, ritenuto assertivo e sintetico, tale da non consentire di ricostruire l’iter logico della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010, il D.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016, rilevando che l’art. 8 di quest’ultimo, per la qualificazione degli aspiranti commissari, richiede il possesso di valori soglia calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche. Ha quindi escluso la fondatezza del primo motivo, osservando che l’indicatore “numero di libri” postula requisiti esclusivamente formali ed oggettivi: la titolarità dell’opera (“a uno o più autori”), il possesso del codice ISBN e l’essere stata l’opera pubblicata nei quindici anni precedenti, con la sola esclusione delle curatele. Ha precisato che la disposizione che menziona le tipologie di libri ammissibili ha natura esemplificativa e non esclude i manuali didattici, come dimostra la circostanza che il legislatore ha inteso escludere espressamente soltanto le curatele. Ha infine ritenuto non pertinente il richiamo alla procedura VQR, avente finalità distinte dalla procedura abilitativa.
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Nota della Redazione
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