Giudizio di ottemperanza contro la P.A. e notifica del titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 628 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di un’amministrazione statale, la previa notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’ente debitore e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituiscono condizione di ammissibilità della domanda. Il disposto dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, si applica anche davanti al giudice amministrativo e integra una condizione dell’azione esecutiva, il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio. In mancanza di prova della notifica del titolo e del decorso del termine, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4266/2022 del 06/12/2022 del Tribunale di Catania, sez. Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 2.000,00 oltre accessori.
Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile. Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in ordine a possibili profili di inammissibilità per omessa dimostrazione della notifica della sentenza nelle forme dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la disposizione richiamata prescrive che le amministrazioni dello Stato completino le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Le procedure esecutive, a cui è pacificamente equiparato il giudizio di ottemperanza, non possono quindi essere iniziate prima del decorso di quel termine.
La giurisprudenza richiamata — TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 7377 del 29.12.2023 — qualifica il decorso dei centoventi giorni come condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. La norma si applica anche davanti al giudice amministrativo e il relativo difetto è rilevabile anche d’ufficio. Prima dell’esaurimento del termine dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura, a pena di inammissibilità della domanda.
Il Tribunale richiama inoltre un orientamento consolidato (cfr. TAR Liguria, sez. II, n. 24 del 16.1.2025; TAR Veneto, sez. I, n. 2829 del 27.11.2024; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2414 dell’11.4.2024; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 163 del 5.4.2024): la notificazione del titolo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso del termine costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo nelle forme di legge all’amministrazione. In mancanza della previa notifica non può ritenersi decorso il termine dilatorio e non è consentito agire in executivis per il pagamento di somme di danaro.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.