Revoca licenza scommesse per abuso e omessa vigilanza del titolare (TAR Lazio n. 860 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, la revoca e la sospensione previste dall’art. 10 T.U.L.P.S. presuppongono una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione in ordine al pericolo di abuso della licenza. Tale valutazione non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”. La revoca può fondarsi su una pluralità di violazioni eterogenee, anche già sanzionate con misure sospensive, purché complessivamente indicative di una gestione non conforme agli standard di diligenza imposti dalla peculiare natura dell’attività autorizzata. Non integra violazione del ne bis in idem il richiamo a precedenti violazioni quali elementi di valutazione della complessiva condotta. L’estraneità del titolare alle condotte illecite degli avventori non lo esonera, costituendo anzi presupposto della contestata omessa vigilanza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse e la gestione di sala VLT, e la società che egli rappresenta impugnavano il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca delle licenze. Il provvedimento si fondava su un controllo nel febbraio 2024, all’esito del quale due avventori erano stati trovati in possesso di stupefacente e altra sostanza era stata rinvenuta nei bagni del locale, oltre che su due precedenti provvedimenti di sospensione, adottati per violazioni della normativa sul contenimento pandemico e per l’impiego di personale non autorizzato ex art. 8 T.U.L.P.S.

I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 88 T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di proporzionalità, violazione del ne bis in idem e difetto di istruttoria, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare, pure respinta in sede monocratica e collegiale. Proposto anche accesso ex art. 116 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile l’istanza di accesso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo gli atti stati depositati in giudizio dall’Amministrazione senza contestazioni di parte.

Nel merito, il Tribunale ritiene pertinente e correttamente applicato l’art. 10 T.U.L.P.S., che consente revoca o sospensione in caso di abuso della persona autorizzata. Le valutazioni sui presupposti delle autorizzazioni di polizia sono connotate da ampia discrezionalità e, ove sorrette da motivazione logica e coerente, non sono sindacabili nel merito. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6001 dell’8 luglio 2024 e n. 4143 dell’8 maggio 2024, il Collegio ribadisce che la prognosi di pericolo deve fondarsi su attendibile verosimiglianza, non su certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

La pluralità dei fatti indicati nella motivazione è idonea a sorreggere la valutazione di mancanza di affidabilità del titolare. Assume rilievo anche la riattivazione postuma dell’impianto di videosorveglianza, non funzionante, avvenuta solo dopo la contestazione. L’eterogeneità delle violazioni non esclude la revoca, poiché la valutazione si fonda sul complesso delle stesse, indicative di negligenza e imperizia nel rispetto della responsabilità connessa alla licenza di P.S.; sul punto il Collegio richiama l’ordinanza Cons. Stato, Sez. III, n. 3244 del 30 agosto 2024, secondo cui l’art. 100, comma 2, T.U.L.P.S. non esige perfetta corrispondenza tipologica tra condotta e precedenti sanzioni.

L’estraneità del ricorrente alle condotte degli avventori non lo esonera, essendo presupposto della contestata omessa vigilanza; l’adozione della misura non è quindi affetta da difetto di proporzionalità, tanto più che le due sospensioni non avevano impedito ulteriori illeciti.

Il secondo motivo è respinto perché i precedenti provvedimenti non sono oggetto di nuova sanzione, ma di valutazione complessiva della condotta. Il terzo è infondato, avendo l’Amministrazione dato conto delle osservazioni procedimentali con istruttoria adeguata. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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