Acquisizione gratuita al Comune illegittima verso il proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Lazio n. 863 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste il manufatto abusivo non può essere applicata nei confronti del proprietario che sia del tutto estraneo alla commissione dell’abuso e all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Il carattere reale della misura ripristinatoria e la finalità di ripristino della legalità richiedono che l’estraneità del proprietario non responsabile risulti in modo inequivocabile. Il trasferimento del bene in esito a procedura esecutiva, perfezionatosi solo con il decreto di trasferimento, non rende illegittimo il diniego di sanatoria adottato e notificato al soggetto che, a quella data, era ancora proprietario. L’ordine di demolizione può essere reiterato dal Comune nei confronti dell’attuale proprietario, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente acquista un compendio immobiliare in San Felice Circeo mediante decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Latina nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da un istituto di credito nei confronti del precedente proprietario. Il Comune, richiamati il diniego di sanatoria edilizia e il verbale di inottemperanza alla rimozione dei manufatti abusivi già adottati verso il precedente titolare, comunica la data di immissione in possesso delle opere acquisite gratuitamente al patrimonio dell’ente.

Il ricorrente impugna la nota di immissione in possesso, gli atti presupposti conosciuti solo tramite accesso e, con motivi aggiunti, la deliberazione consiliare che prende atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale. Deduce la violazione dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 2912 cod. civ. e dei principi del procedimento amministrativo, lamentando di essere rimasto estraneo tanto alla realizzazione dell’abuso quanto all’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame avverso il diniego di sanatoria con contestuale ordine di demolizione. Il trasferimento del compendio si è verificato solo con l’adozione del decreto di trasferimento, sicché correttamente il procedimento di condono si è concluso con la notificazione del diniego a colui che, a quella data, era ancora proprietario del bene. Il richiamo all’art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 è inconferente, poiché la norma riguarda il caso in cui la domanda di permesso in sanatoria non sia stata presentata, e non quello in cui sia stata regolarmente avanzata e definita con provvedimento di rigetto.

Il ricorrente, peraltro, ha partecipato alla procedura esecutiva nella piena consapevolezza dello stato giuridico dell’immobile, essendo nell’avviso di vendita rappresentata la non sanabilità del manufatto e la valutazione operata al netto dei costi di demolizione.

Accoglie invece il motivo che contesta la sanzione acquisitiva nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso, nonché i motivi aggiunti avverso la deliberazione consiliare. L’abuso è stato commesso dal precedente proprietario e il ricorrente ne è completamente estraneo. La giurisprudenza è costante nel richiedere che, affinché il proprietario non responsabile vada esente dalla misura, risulti in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VII, 18/08/2023, n. 7826.

Non può inoltre contestarsi al ricorrente di non essersi adoperato per la demolizione: il trasferimento si è perfezionato solo con il decreto di trasferimento, mentre il verbale di inottemperanza del Comando di polizia locale è anteriore. Il Collegio prende atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 6 giugno 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca del creditore non responsabile dell’abuso, ma ritiene che l’accoglimento sul punto relativo all’acquisizione assorba la questione.

Il ricorso è quindi respinto quanto al diniego di condono con ordine di demolizione e accolto quanto all’acquisizione gratuita dell’area di sedime, con annullamento dell’acquisizione e degli atti conseguenziali, fatte salve le ulteriori determinazioni del Comune, che potrà indirizzare all’attuale proprietario un nuovo ordine di demolizione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2912 c.c.

Tutte le 15 sentenze sull'art. 2912 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *