Ottemperanza all’obbligo di pagamento e interessi legali sulle spese del giudicato (C.G.A.R.S. n. 541 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di corrispondere gli interessi legali sulle spese processuali liquidate nella sentenza ottemperanda, decorrenti dal deposito della stessa e sino alla data dell’adempimento parziale. Il pagamento del capitale nelle more del giudizio determina la cessazione parziale della materia del contendere, restando la pronuncia limitata alle voci accessorie non ancora soddisfatte. La domanda concernente una voce di spesa non formulata nel ricorso di ottemperanza non può essere esaminata, non potendo il thema decidendum essere ampliato con le successive memorie. La condanna alle spese resta espressione di un potere discrezionale del giudice, che può derogarvi in presenza di giusti motivi, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Il Fatto

Con la decisione n. 156/2016 questo Consiglio, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza del TAR Catania n. 2258/2009, compensava le spese del primo grado e condannava il Comune di Messina alla refusione delle spese del secondo grado, liquidate in euro mille oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il difensore, non avendo ottenuto il pagamento nonostante la spedizione della sentenza in forma esecutiva, la notifica e una diffida stragiudiziale, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.-l. n. 669/1996, proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’obbligo, l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Comune si costituiva e rappresentava di aver pagato nelle more.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sopravvenienza del pagamento di parte del debito, circostanza confermata da entrambe le parti, e dichiara conseguentemente la parziale cessazione della materia del contendere. La pronuncia resta quindi circoscritta alle voci che il ricorrente assume ancora non soddisfatte.

Quanto agli interessi legali sulle spese processuali liquidate nella sentenza ottemperanda, il Consiglio ne ordina il pagamento, con decorrenza dalla data di deposito della stessa e sino alla data dell’adempimento parziale, fissando il termine di novanta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione del provvedimento.

Nessuna statuizione è resa invece sul rimborso delle spese vive di notifica, pari a euro 7,95. Il Collegio osserva che nel ricorso per ottemperanza il ricorrente aveva quantificato il dovuto in euro 1.459,12, importo pari a quello corrisposto in pendenza di giudizio, senza formulare alcuna domanda su quella voce, introdotta soltanto con le memorie difensive: il thema decidendum non può essere ampliato in tal modo.

Sul governo delle spese il Consiglio compensa integralmente, fermo l’obbligo di rimborso del contributo unificato. La decisione si fonda su una duplice ragione. Da un lato, l’Ente è stato interessato da una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL, protrattasi dall’11 febbraio 2012 al 31 luglio 2023, e l’obbligazione è sorta nella pendenza della stessa. Dall’altro, il ritardo nell’adempimento parziale, avvenuto il 23 dicembre 2024 a fronte di ricorso proposto il 13/14 dicembre 2024, non può dirsi grave, essendo il procedimento di pagamento già avviato.

Il Collegio ribadisce che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, permane un ambito di apprezzamento discrezionale del giudice sulla derogabilità della regola della condanna della soccombente alle spese, esercitato nel caso di specie anche in considerazione della natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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