Ottemperanza: la parte deve specificare perché il pagamento non è satisfattivo (TAR Sicilia n. 4042 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, quando l’amministrazione abbia adempiuto all’obbligo derivante dalla pronuncia giurisdizionale, la parte che assume l’insufficienza di tale adempimento è tenuta a chiarire in modo puntuale perché il pagamento non possa ritenersi interamente satisfattivo. Il principio discende dall’applicazione analogica dell’art. 40 c.p.a., che impone l’indicazione distinta dell’oggetto della domanda e dei motivi specifici, in armonia con il principio dispositivo, che non consente al giudice indagini d’ufficio per ricostruire la volontà delle parti. In difetto di tale specificazione, il giudice non è in condizione di adottare una statuizione pertinente. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’importo versato e l’inammissibilità di ogni ulteriore richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2372/2015, confermata in parte dalla Corte di Appello di Catania n. 1367/2019, con la quale era stata riconosciuta creditrice nei confronti del Comune. Dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e dell’atto di precetto, la società propone ricorso per l’esecuzione del giudicato e per il silenzio serbato dall’ente.
Il Comune si costituisce e documenta di aver liquidato e corrisposto in data 4 ottobre 2022 la somma dovuta, al netto dell’IVA sui compensi professionali, oltre alle spese di consulenza tecnica d’ufficio. La ricorrente non replica alla memoria. In camera di consiglio il difensore dell’ente ribadisce l’avvenuto pagamento, residuando contestazione solo sull’IVA; il difensore della ricorrente sostiene invece che la questione riguardi gli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda, al di là della forma dell’atto, come ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., avendo la società chiesto l’esecuzione di un giudicato formatosi su una posizione di diritto soggettivo. Sul punto il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non sussiste silenzio amministrativo quando la parte fa valere un diritto soggettivo.
Il fulcro argomentativo è l’art. 40 c.p.a., che impone al ricorso di contenere distintamente l’oggetto della domanda, i motivi specifici e l’indicazione dei provvedimenti chiesti. La ratio della norma è chiara: il giudice deve essere posto in condizione di comprendere esattamente la pretesa della parte, in armonia con il principio dispositivo, che impedisce indagini d’ufficio.
Da tale disposizione il Collegio ricava un principio di carattere generale, sintetizzato nella formula secondo cui il giudice non è un indovino. Applicandolo analogicamente, in sede di ottemperanza la parte interessata deve chiarire in modo puntuale perché l’adempimento dell’amministrazione non possa ritenersi interamente satisfattivo. In difetto, il giudice non è in grado di adottare una statuizione pertinente.
Nel caso concreto tale specificazione manca. Il difensore della ricorrente ha genericamente affermato che la questione riguardava gli interessi, senza chiarire perché il computo operato dal Comune risulti erroneo e quale sarebbe il computo corretto. Il Collegio rileva quindi l’inammissibilità della pretesa per difetto di allegazione.
Preso atto dell’intervenuto adempimento documentato dai mandati quietanzati, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all’importo versato e l’inammissibilità di ogni ulteriore richiesta. La complessità e l’andamento della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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