Porto d’armi come eccezione al divieto e discrezionalità del Questore (TAR Sicilia n. 4044 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso, la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di andare armati sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il rilascio della licenza è frutto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, che deve accertare la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Ai fini del diniego o della revoca, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931, rilevano anche fatti isolati ma significativi, non attinenti alla materia delle armi, privi di rilievo penale o oggetto di querele rimesse, purché espressivi della non piena affidabilità dell’istante. La remissione di querela non cancella la valenza storica dei fatti, valutabili nella loro obiettiva dimensione. Il potere del Questore non è sanzionatorio, ma cautelare, e il bilanciamento pende verso la sicurezza collettiva quando il provvedimento incide su attività voluttuaria e non lavorativa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 1987 di licenza di porto di fucile ad uso caccia, chiedeva al Questore il rinnovo del titolo. L’Amministrazione avviava il procedimento e, il 29 giugno 2018, adottava il decreto di rigetto, richiamando tre episodi: una querela per lesioni personali sporta dalla sorella e definita con sentenza di non doversi procedere per remissione; una querela per ingiuria e danneggiamento, conclusasi con assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la sottoposizione a procedimento penale per bancarotta fraudolenta.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e travisamento, difetto di motivazione e irragionevolezza. La causa, risalente al 2018, veniva dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con decreto decisorio del 22 dicembre 2023; l’opposizione del ricorrente veniva accolta e il fascicolo reiscritto sul ruolo. All’udienza dell’11 novembre 2024 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza di porto d’armi: non una mera autorizzazione di polizia che rimuove un limite a una situazione già inclusa nella sfera del privato, ma un contenuto permissivo in deroga al divieto generale. Ne deriva che il controllo dell’Amministrazione è più penetrante rispetto a quello richiesto per provvedimenti permissivi di tipo diverso, dovendo sussistere la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sul margine di discrezionalità del legislatore nella regolazione dei presupposti della licenza, entro il limite della non manifesta irragionevolezza, e sul bilanciamento tra interesse del richiedente e dovere di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Sul piano della legge ordinamentale, l’art. 39 e l’art. 43 del R.D. n. 773/1931 attribuiscono al Questore il potere di valutare non solo la capacità di abuso, ma anche l’assenza di buona condotta per fatti estranei alla gestione delle armi.

Da ciò discende che possono assumere rilevanza fatti isolati ma significativi, vicende personali prive di rilievo penale e situazioni non attinenti alle armi, da cui desumere la non completa affidabilità. Il potere esercitato non è sanzionatorio, ma cautelare, volto alla prevenzione degli abusi; e il carattere ludico dell’attività sposta l’equilibrio verso le esigenze di sicurezza.

Applicando questi principi, il Collegio ritiene i motivi ostativi sufficienti a sorreggere il provvedimento. La remissione delle querele non cancella la valenza storica dei fatti: l’alterco con la sorella, la frantumazione del vetro dell’autovettura e le ingiurie sono valutabili nella loro obiettiva dimensione, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente, secondo un giudizio prognostico. Non occorrono condanne penali né attinenza specifica all’uso delle armi.

Quanto alla bancarotta fraudolenta, la pendenza del procedimento penale è stata correttamente valorizzata come indice di insussistenza della buona condotta, non essendo richiesto un giudizio di pericolosità sociale. Il provvedimento soddisfa i principi di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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