L’ottemperanza verifica l’esatto pagamento ma non nega gli accessori del giudicato (C.G.A.R.S. n. 613 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone la soddisfazione piena, integrale e irretrattabile della pretesa azionata. Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, non può dichiarare cessata la materia del contendere quando l’amministrazione abbia erogato un importo inferiore a quello autonomamente quantificato nel proprio prospetto contabile. Tale verifica non costituisce integrazione del giudicato civile, ma elementare controllo dell’esattezza dell’adempimento. Il giudice amministrativo non può inoltre rigettare la domanda relativa agli accessori espressamente riconosciuti dal titolo esecutivo, essendo vincolato al comando in esso contenuto. La mancata comunicazione dell’IBAN da parte del creditore non è condizione impeditiva dell’adempimento, poiché l’obbligazione si estingue al domicilio del creditore e l’amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti già in proprio possesso.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza che dichiarava il suo diritto al trattamento economico della fascia stipendiale superiore e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive e degli accessori di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. La sentenza, passata in giudicato, non veniva eseguita nel termine di centoventi giorni.
Instaurato il giudizio di ottemperanza, il Ministero inquadrava la ricorrente nella posizione spettante e predisponeva un prospetto contabile da cui risultava un netto di € 3.914,00. Il cedolino successivo attestava però un accredito di soli € 2.438,99. Il TAR Catania dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale, demandando ad altre sedi le questioni sulle ritenute, e rigettava la domanda sugli interessi, imputando alla creditrice la mancata comunicazione dell’IBAN. Proponeva appello la docente.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e riforma la sentenza. Sul primo motivo richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere opera solo quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, Sez. V, n. 929/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 1811/2021).
Nel caso concreto la differenza tra il netto autodeterminato dall’amministrazione e quanto effettivamente erogato non è contestata nel quantum: emerge dal prospetto ministeriale e dal cedolino. Il TAR, pur affermando correttamente che il credito retributivo va liquidato al lordo, ha omesso di verificare la corrispondenza tra i due importi, dichiarando la cessazione in difetto del presupposto di legge.
Il Collegio respinge l’assunto secondo cui l’erroneità delle ritenute andrebbe contestata altrove. Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche avverso l’esecuzione inesatta o incompleta del giudicato. Il giudice amministrativo deve svolgere attività meramente esecutiva, senza integrare la sentenza civile, limitandosi all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo e all’attuazione del disposto del giudice civile (Cons. Stato n. 3081/2022). Il controllo di coincidenza tra importo erogato e prospetto ministeriale resta verifica dell’esattezza dell’adempimento.
Quanto agli interessi, il titolo civile reca espressa condanna al pagamento degli accessori nella misura indicata. Rigettare la domanda equivale a negare l’esecuzione di una statuizione coperta da giudicato, esorbitando dai poteri esecutivi. L’eccezione sulla mancata comunicazione dell’IBAN è irrilevante, perché l’obbligazione si estingue al domicilio del creditore, e comunque smentita: il cedolino attesta l’accredito parziale sul conto dell’appellante, con IBAN ivi indicato. La richiesta successiva è intervenuta mesi dopo il pagamento e dopo la scadenza del termine. L’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 imponeva inoltre all’amministrazione di acquisire d’ufficio il dato già detenuto.
Il terzo motivo resta assorbito, dovendosi regolare le spese del doppio grado secondo soccombenza. Il C.G.A.R.S. ordina l’integrale esecuzione del titolo, condanna al pagamento della residua somma di € 1.475,01 oltre accessori dalle singole scadenze mensili, assegna centottanta giorni e nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania.
Nota della Redazione
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