Scrutinio finale e voto di condotta sufficiente a sostenere la non ammissione (Cons. Stato n. 4955 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non ammissione alla classe successiva, il provvedimento del consiglio di classe che si fondi su una pluralità di ragioni autonome è legittimo quando una sola di esse risulti immune da censure. Il voto di condotta negativo, sostenuto da un quadro esteso e complesso di contestazioni e annotazioni ripetutamente condivise con la famiglia, è di per sé idoneo a sorreggere la deliberazione di non ammissione. In tal caso il giudice non è tenuto a esaminare le doglianze relative alla valutazione degli apprendimenti, perché l’eventuale illegittimità di un motivo non travolge l’atto plurimotivato sorretto da altro motivo valido. L’obbligo di attivare percorsi inclusivi presuppone che la scuola sia stata messa a conoscenza della situazione dell’alunno nel corso dell’anno scolastico.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una studentessa iscritta alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, ha impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025. La studentessa era risultata insufficiente in cinque materie e aveva riportato un voto di condotta pari a cinque decimi.
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare disponendo la rinnovazione del giudizio di ammissione. Riunitosi, il consiglio di classe ha confermato all’unanimità la non ammissione. Il primo giudice ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo il provvedimento plurimotivato e la valutazione del comportamento di per sé sufficiente. La famiglia ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. In via preliminare accoglie l’eccezione di tardività della memoria di parte appellata e non ne tiene conto ai fini della decisione.
Sul primo motivo, con cui si contestava la valutazione del comportamento per difetto di istruttoria, genericità degli addebiti e violazione del principio di proporzionalità, il Consiglio di Stato ritiene la tesi non sostenuta da argomenti convincenti. Dagli atti emerge un quadro esteso e complesso di contestazioni, annotazioni e rilievi afferenti la condotta della studentessa, ripetutamente condivisi con la famiglia. Ne deriva la condivisione della valutazione del primo giudice circa la non irragionevolezza del giudizio espresso dal consiglio di classe, e l’infondatezza delle doglianze secondo cui la condizione personale della studentessa non sarebbe stata adeguatamente considerata e contestualizzata.
Sul secondo motivo, relativo alla falsa applicazione del principio dell’atto plurimotivato e all’omessa pronuncia sulle censure concernenti il profitto, il Collegio ritiene la doglianza assorbita. Poiché il voto di condotta regge autonomamente il provvedimento, la scelta del primo giudice di scrutinare un solo motivo, in applicazione dei principi giurisprudenziali largamente condivisi, è corretta.
Sul terzo motivo, concernente la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato per il Bisogno Educativo Speciale della studentessa, il Consiglio di Stato conferma il ragionamento del TAR. La scuola ha interlocuito di propria iniziativa e in più occasioni con la madre, ha adottato numerose iniziative e ha messo la famiglia nella condizione di avvedersi della situazione. La relazione medica recante il riferimento alla misofonia è stata ottenuta solo a fine giugno 2025, successivamente alla comunicazione della non ammissione, e non è mai stata portata a conoscenza dell’Istituto prima della conclusione dell’anno scolastico. La relazione, pertanto, non riveste rilevanza, non essendo esistente nel corso dell’anno scolastico 2024/2025.
L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado. Il Collegio compensa tra le parti le spese della fase di giudizio per peculiari motivi.
Nota della Redazione
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