Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1018 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. In caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La disciplina sul compenso dei commissari dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice ordinario una sentenza che gli riconosceva il diritto alla Carta docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, di importo annuo di 1.500,00 euro, con riferimento a determinati anni scolastici, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: è attestato il passaggio in giudicato della sentenza azionata ed è provato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato quindi accolto nei termini illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che spetti alcunché, perché la nomina riguarda un dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendola applicabile per analogia, come già affermato da una serie di precedenti dei giudici amministrativi.

È stato inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. secondo il modulo dedicato, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

Il Tribunale ha infine disposto, a carico dell’amministrazione e a valere sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in 552,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state determinate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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