Ottemperanza Pinto: notifica del titolo esecutivo e termine dilatorio di 120 giorni (TAR Campania n. 3429 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto l’esecuzione del giudicato formatosi su provvedimenti di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di equa riparazione, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva, previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, opera quale condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva, rilevabile anche d’ufficio. Tale condizione non è assorbita né sostituita dagli adempimenti previsti dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, poiché la ritenuta non cumulabilità dei rispettivi termini, affermata dalla Corte costituzionale n. 135/2018, non implica l’alternatività delle due discipline. Gli incombenti delle due normative possono essere eseguiti nel medesimo arco temporale, decorrendo peraltro i termini da presupposti informativi distinti. Il difetto del requisito impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale era stata liquidata in suo favore una somma a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo. L’amministrazione convenuta si costituisce in giudizio con atto di stile, senza svolgere difese nel merito.
Il Collegio, con ordinanza istruttoria adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rileva che il decreto non risulta notificato, munito di formula esecutiva, presso la sede reale del Ministero debitore, secondo il disposto dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente non replica all’avviso.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni anche ai giudizi di ottemperanza instaurati per crediti da equa riparazione. La Sezione richiama un proprio precedente, secondo cui il decorso del termine dalla notificazione del titolo costituisce condizione dell’azione esecutiva, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, in ragione della finalità della norma di favorire il corretto andamento dei conti pubblici.
Il Collegio si confronta con l’orientamento che, per i titoli ex legge n. 89/2001, ritiene sufficienti i soli adempimenti dell’art. 5-sexies. Tale lettura muove dall’affermazione di non cumulabilità dei termini contenuta nella Corte costituzionale n. 135/2018. Il Tribunale esclude che da essa possa trarsi un rapporto di alternatività tra le discipline: la Consulta ha escluso la sommatoria dei termini, non l’applicazione congiunta delle due normative.
La Sezione valorizza il punto 6.1 della pronuncia costituzionale, ove si sottolinea la specificità della procedura liquidatoria e l’effetto deflattivo degli adempimenti preventivi. Gli incombenti possono essere eseguiti nello stesso lasso temporale, con il termine più breve che decorre contestualmente a quello semestrale e resta in esso assorbito.
Le due normative, inoltre, pongono quali dies a quo presupposti informativi diversi: la notificazione del titolo esecutivo per i centoventi giorni, il rilascio della dichiarazione sostitutiva per il termine di sei mesi. L’applicazione del solo art. 5-sexies lascerebbe l’amministrazione all’oscuro dei contorni del debito, proprio perché non sarebbe imposta la notifica del titolo.
Non riscontrato l’avviso, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della mera costituzione di stile dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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